Art. 52
Obiettivi in materia di protezione dei donatori di SoHO
In vigore dal 13 giu 2024
Obiettivi in materia di protezione dei donatori di SoHO
1. Gli enti SoHO garantiscono il rispetto e la dignità dei donatori di SoHO.
2. Gli enti SoHO garantiscono elevati livelli di sicurezza e proteggono la salute dei donatori viventi di SoHO dai rischi connessi alla donazione di SoHO, individuando e riducendo al minimo tali rischi prima, durante e dopo la raccolta di SoHO.
3. Le autorità competenti per le SoHO verificano la conformità al presente capo e alla legislazione nazionale in materia di consenso e donazione volontaria e gratuita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1938:oj#art-52