Art. 43 · Sistema di codifica europeo

Art. 43

Sistema di codifica europeo

In vigore dal 13 giu 2024
Sistema di codifica europeo 1.   Gli enti SoHO applicano un codice unico europeo alleSoHO distribuite per l’applicazione sugli esseri umani. Nei casi in cui le SoHO sono trasferite ai fini di un’ulteriore processazione presso un altro ente SoHO o rilasciate per la fabbricazione di prodotti disciplinati da altre normative dell’Unione, di cui all’, paragrafo 6, o esportate in paesi terzi, gli enti SoHO applicano almeno gli elementi del codice unico europeo che consentono l’identificazione della donazione. Il codice unico europeo figura anche sull’imballaggio primario della SoHO in questione o su un’etichetta ad esso apposta, oppure sui documenti che fanno riferimento a tale SoHO, laddove si possa garantire che tali documenti accompagnano la SoHO in questione. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica: a) alle SoHO riproduttive destinate all’impiego all’interno di una relazione; b) al sangue o ai componenti del sangue per trasfusioni o per la fabbricazione di medicinali; c) alle SoHO applicate su un ricevente di SoHO senza essere stoccate; d) alle SoHO importate nell’Unione in ottemperanza a una deroga e autorizzate direttamente dalle autorità competenti per le SoHO a norma dell’, paragrafo 6; e) alle SoHO importate o raccolte presso lo stesso ente SoHO presso il quale vengono applicate. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti il formato del codice unico europeo e i requisiti per la sua applicazione agli enti SoHO e alle SoHO al momento della distribuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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