Art. 4 · Misure più stringenti adottate dagli Stati membri

Art. 4

Misure più stringenti adottate dagli Stati membri

In vigore dal 13 giu 2024
Misure più stringenti adottate dagli Stati membri 1.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel proprio territorio misure nazionali più stringenti rispetto a quelle previste dal presente regolamento, a condizione che tali misuresiano compatibili con il diritto dell’Unione e proporzionate al rischio per la salute umana, anche alla luce delle pertinenti conoscenze scientifiche. 2.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, senza indebito ritardo, dettagli sulle misure più stringenti adottate conformemente al paragrafo 1, anche su Internet. L’autorità nazionale per le SoHO trasmette alla piattaforma UE per le SoHOi dettagli relativi a tali eventuali misure più stringenti.
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