Art. 35 · Registrazione degli enti SoHO

Art. 35

Registrazione degli enti SoHO

In vigore dal 13 giu 2024
Registrazione degli enti SoHO 1.   Gli enti si registrano come enti SoHO prima di iniziare qualsiasi attività relativa a SoHO di cui all’, paragrafo 1, lettera c). Gli enti possono chiedere a un’autorità competente per le SoHO all’interno del loro territorio un parere sul fatto che le attività che svolgono siano soggette agli obblighi di registrazione di cui al presente capo. 2.   Le attività relative a SoHO sono svolte solo da persone che operano all’interno di un ente SoHO registrato. 3.   Al fine di registrarsi come ente SoHO, l’ente SoHO fornisce le seguenti informazioni: a) nome dell’ente SoHO e tutti gli indirizzi in cui le attività relative a SoHO sono svolte dall’ente SoHO; b) nome e dati di contatto della persona responsabile di cui all’; c) riconoscimento da parte dell’ente SoHO che può essere ispezionato a norma dell’ e che coopererà con la pertinente autorità competente per le SoHO in relazione a qualsiasi questione relativa allo svolgimento delle attività di sorveglianza sulle SoHO conformemente al presente regolamento; d) un elenco delle SoHO interessate e delle attività relative a SoHO di cui all’, paragrafo 1, lettera c), svolte dall’ente SoHO; qualora svolga l’attività relativa a SoHO di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto iv), l’ente SoHO fornisce anche il nome del centro SoHO responsabile del rilascio delle SoHO prima della distribuzione; e) se del caso, un elenco dei centri SoHO per i quali l’ente SoHO svolge attività relative a SoHO contemplate da un accordo; f) se del caso, informazioni dettagliate su eventuali accreditamenti o certificazioni ricevuti da un organismo esterno; g) se del caso, informazioni sulle attività svolte e disciplinate da altre normative dell’Unione di cui all’, paragrafo 1. 4.   Gli enti SoHO dichiarano, al momento della registrazione, se necessitano di un’autorizzazione a norma dell’ o 26. Effettuano inoltre un’autovalutazione per stabilire se soddisfano i criteri per essere considerati un ente SoHO di importanza critica e comunicano il risultato. 5.   Negli Stati membri nei quali la piattaforma UE per le SoHO è utilizzata per la registrazione degli enti SoHO, come indicato all’, paragrafo 1, gli enti che rientrano nella definizione di ente SoHO ai sensi dell’, punto 33, si registrano direttamente sulla piattaforma UE per le SoHO conformemente alle istruzioni impartite dalle rispettive autorità competenti per le SoHO. 6.   Gli enti SoHO registrano senza indebito ritardo le modifiche delle informazioni registrate a norma del paragrafo 3, lettere a), b) e da d) a g). Laddove, a seguito di tali modifiche, le attività relative a SoHO comprendono la processazione e lo stoccaggio, il rilascio o l’importazione o l’esportazione di SoHO, tali enti SoHO chiedono un’autorizzazione come centro SoHO. 7.   Qualora un ente SoHO registrato cessi, in tutto o in parte, di svolgere le sue attività relative a SoHO, comunica tale modifica nel registro degli enti SoHO senza indebito ritardo, indicando a quale ente SoHO trasferirà SoHO a fini di stoccaggio e i dati di cui all’, se del caso. 8.   Se le SoHO stoccate sono destinate a un uso autologo o all’interno di una relazione, o sono SoHO altamente abbinate per uno specifico ricevente di SoHO, e l’ente SoHO cessa le attività relative a SoHO che incidono sullo stoccaggio o sul possibile uso di tale SoHO, esso informa le persone da cui tali SoHO sono state raccolte e fornisce loro informazioni sul nuovo ente SoHO che immagazzinerà tali SoHO.
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