Art. 32 · Rintracciabilità

Art. 32

Rintracciabilità

In vigore dal 13 giu 2024
Rintracciabilità 1.   Le autorità competenti per le SoHO verificano che gli enti SoHO dispongano di procedure adeguate per garantire la rintracciabilità e la codifica delle SoHO di cui all’. 2.   Le autorità competenti per le SoHO stabiliscono procedure per l’identificazione unica dei centri SoHO soggetti alle disposizioni del codice unico europeo di cui all’. Le autorità competenti per le SoHO provvedono affinché tale identificazione sia conforme ai parametri tecnici definiti per tale sistema di codifica. A tal fine le autorità competenti per le SoHO possono utilizzare un codice di identificazione del centro SoHO generato dalla piattaforma UE per le SoHO.
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