Art. 16 · Registro degli enti SoHO

Art. 16

Registro degli enti SoHO

In vigore dal 13 giu 2024
Registro degli enti SoHO 1.   Le autorità nazionali per le SoHO istituiscono e mantengono un registro degli enti SoHO presenti sul proprio territorio. Nello svolgimento di tale compito, le autorità nazionali per le SoHO possono avvalersi della piattaforma UE per le SoHO conformemente all’, paragrafo 1. In tal caso l’autorità nazionale per le SoHO dà istruzione alle autorità competenti per le SoHO, ove necessario, e agli enti SoHO di registrarsi direttamente sulla piattaforma UE per le SoHO. 2.   Nei casi in cui le autorità nazionali per le SoHO istituiscono iregistri degli enti SoHO al di fuori della piattaforma UE per le SoHO, le autorità competenti per le SoHO trasmettono le informazioni contenute in tali registri alla piattaforma UE per le SoHO. Le autorità competenti per le SoHO sono responsabili di garantire la coerenza delle informazioni riguardanti gli enti SoHO presenti sul proprio territorio registrate a normadell’ nel registro di detti enti e sulla piattaforma UE per le SoHO e trasmettono senza indebito ritardo le eventuali modifiche di tali informazioni alla piattaforma UE per le SoHO. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti il set di dati da pubblicare per gli enti SoHO al fine di agevolare il trasferimento delle informazioni dai registri nazionali alla piattaforma UE per le SoHO. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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