Art. 85 · Modifica del regolamento (UE) 2019/942

Art. 85

Modifica del regolamento (UE) 2019/942

In vigore dal 13 giu 2024
Modifica del regolamento (UE) 2019/942 Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato: 1) all', la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ENTSO per il gas, alla Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), all'EU DSO, ai centri di coordinamento regionali, ai gestori del mercato elettrico designati, e agli enti istituiti dai gestori dei sistemi di trasporto per il gas naturale, dai gestori dei sistemi di GNL, dai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale o dai gestori dello stoccaggio dell'idrogeno o dai gestori delle reti per l'idrogeno;» ; 2) all', paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Su richiesta dell'ACER, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, l'ENNOH, i centri di coordinamento regionali, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione del gas naturale, i gestori delle reti dell'idrogeno, i gestori del mercato elettrico designati e gli enti istituiti dai gestori del sistema di trasporto per il gas naturale, dai gestori dei sistemi di GNL, dai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale o dai gestori dello stoccaggio dell'idrogeno o dai gestori dei terminali dell'idrogeno forniscono all'ACER le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti dell'ACER che le sono attribuiti dal presente regolamento, salvo nel caso in cui l'ACER abbia già richiesto e ricevuto tali informazioni.» ; 3) l' è così modificato: a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   L'ACER presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno dell'ENTSO per l'energia elettrica a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, in merito a quelli dell'ENTSO per il gas a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), in merito a quelli dell'ENNOH a norma dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1789 nonché in merito a quelli dell'EU DSO a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 e dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1789. 2.   L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/943, dell'ENTSO per il gas, in conformità dell' del regolamento (UE) 2024/1789, dell'ENNOH, in conformità dell' del regolamento (UE) 2024/1789 e dell'EU DSO in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/943 e dell' del regolamento (UE) 2024/1789. 3.   L'ACER può presentare un parere: a) all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943, alla REGST del gas, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789, e all'ENNOH, a norma dell', paragrafo 1, di tale regolamento sui codici di rete; b) all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, alla REGST del gas, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789 e all'ENNOH, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789 sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione e su altri documenti pertinenti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943, e all', paragrafo 3, e all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1789, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento corretto e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale; c) all'EU DSO sul progetto di programma di lavoro annuale e su altri documenti pertinenti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 e all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1789, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento corretto e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale. (*3)  Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (GU L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj.).»;" b) i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Le competenti autorità di regolazione si coordinano al fine di individuare congiuntamente eventuali inosservanze da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, della REGST del gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO o dei centri di coordinamento regionali rispetto agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione e adottano le misure appropriate in conformità dell', paragrafo 1, lettera c), e dell', paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o dell', paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). L'ACER, su richiesta di una o più autorità di regolazione o di propria iniziativa, esprime un parere debitamente motivato nonché formula una raccomandazione all'ENTSO per l'energia elettrica, alla REGST del gas, all'ENNOH, all'EU DSO o ai centri regionali di coordinamento in merito al rispetto dei loro obblighi. 7.   Qualora un parere debitamente motivato dell'ACER individui un caso di potenziale inosservanza da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, della REGST del gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento con riferimento ai rispettivi obblighi che incombono loro, le autorità di regolazione interessate adottano all'unanimità decisioni coordinate che stabiliscono se vi sia una violazione degli obblighi pertinenti e, se del caso, le misure che devono essere adottate dall'ENTSO per l'energia elettrica, dalla REGST del gas, dall'ENNOH, dall'EU DSO o dal centro regionale di coordinamento per porre rimedio alla violazione. Qualora le autorità di regolazione non adottino tali decisioni coordinate all'unanimità entro quattro mesi dalla data di ricezione del parere motivato dell'ACER, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell', paragrafo 10. 8.   Se entro tre mesi non è stato posto rimedio all'inosservanza individuata a norma dei paragrafi 6 o 7 del presente articolo, da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, della REGST del gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento, o se l'autorità di regolazione nello Stato membro in cui l'organismo ha sede non ha adottato misure per garantire l'osservanza, l'ACER formula una raccomandazione all'autorità di regolazione affinché adotti provvedimenti, in conformità dell', paragrafo 1, lettera c), e dell', paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o dell', paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788, al fine di garantire che l'ENTSO per l'energia elettrica, la REGST del gas, l'ENNOH, l'EU DSO o i centri regionali di coordinamento si conformino ai loro obblighi, e ne informa la Commissione. (**)  Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).»;" 4) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'ACER partecipa allo sviluppo di codici di rete, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2019/943 e degli del regolamento (UE) 2024/1789, nonché degli orientamenti ai sensi dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/943 e dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1789. In particolare, l'ACER: a) presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti qualora richiesto a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 o dell', paragrafo 4, o dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1789. L'ACER riesamina gli orientamenti quadro e li sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell', paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 o dell', paragrafo 7, o dell', paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1789; b) rivede il codice di rete in conformità dell', paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 o dell', paragrafo 11, o dell', paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1789. Nella sua revisione l'ACER tiene conto delle opinioni formulate dalle parti coinvolte nella redazione del codice di rete riveduto dall'ENTSO per l'energia elettrica, dalla REGST del gas, dall'ENNOH o dall'EU DSO, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione da trasmettere alla Commissione. A tal fine l'ACER può ricorrere, se del caso, al comitato di redazione istituito in relazione ai codici di rete. L'ACER informa la Commissione sui risultati delle consultazioni. Successivamente, l'ACER presenta il codice di rete riveduto alla Commissione in conformità dell', paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 o dell', paragrafo 11, o dell', paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1789. Se l'ENTSO per l'energia elettrica, la REGST del gas, l'ENNOH o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete, l'ACER elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell', paragrafo 12, del regolamento (UE) 2019/943 o dell', paragrafo 12, o dell', paragrafo 12, del regolamento (UE) 2024/1789; c) presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 o dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789, qualora l'ENTSO per l'energia elettrica, la REGST del gas, l'ENNOH e l'EU DSO non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 o dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1789 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell', paragrafi da 3 a 12, del regolamento (UE) 2019/943 oppure dell', paragrafi da 3 a 12, o dell', paragrafi da 3 a 12, del regolamento (UE) 2024/1789, ma che non è stato adottato dalla Commissione a norma dell', paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 oppure dell', paragrafo 13, o dell', paragrafo 13, del regolamento (UE) 2024/1789; d) controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete adottati dalla Commissione a norma dell' del regolamento (UE) 2019/943 e degli del regolamento (UE) 2024/1789 e degli orientamenti adottati a norma dell' del regolamento (UE) 2019/943 e dell' del regolamento (UE) 2024/1789, il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.» ; 5) l' è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Entro il 5 luglio 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indipendenza delle autorità di regolazione a norma dell', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/944 e dell', paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1788.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L'ACER può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una o più autorità di regolazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, adottata da un'autorità di regolazione, ai codici di rete e agli orientamenti di cui al regolamento (UE) 2019/943, al regolamento (UE) 2024/1789, alla direttiva (UE) 2019/944 o alla direttiva (UE) 2024/1788, o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti, o all' del regolamento (UE) 2017/1938.» ; c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «9 bis.   L'ACER formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione, ai gestori delle reti dell'idrogeno e alle autorità di regolazione per quanto riguarda le metodologie di ripartizione intertemporale dei costi a norma dell', paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1789. L'ACER può formulare raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione, ai gestori delle reti dell'idrogeno e alle autorità di regolazione per quanto riguarda le RAB a norma dell', paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1789. 9 ter.   L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sulla ripartizione dei costi delle soluzioni alle restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze di qualità del gas a norma dell', paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1789. 9 quater.   L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sulla ripartizione dei costi delle soluzioni alle restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze di qualità dell'idrogeno a norma dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1789. 9 quinquies.   L'ACER pubblica relazioni di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione a norma della sezione 2.2.1, punto 2, dell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1789.» ; d) il paragrafo 10 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali su questioni regolamentari aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza transfrontaliera del sistema nei casi che richiedono una decisione congiunta di almeno due autorità di regolazione, qualora tali competenze siano state loro attribuite mediante uno dei seguenti atti giuridici: a) un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria; b) i codici di rete e gli orientamenti di cui agli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) 2019/943 adottati prima del 4 luglio 2019, comprese le revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; c) i codici di rete e gli orientamenti di cui agli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) 2019/943 adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 182/2011; d) gli orientamenti a norma dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1789; o e) i codici di rete e gli orientamenti di cui agli articoli da 71 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789.» ; ii) al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) se le competenti autorità di regolazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal giorno in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità; o entro quattro mesi per quanto riguarda i casi di cui all', paragrafo 7, del presente regolamento o i casi di cui all', paragrafo 1, lettera c), o all', paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o all', paragrafo 1, lettera f) della direttiva (UE) 2024/1788;» ; iii) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente: «Le competenti autorità di regolazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo sia esteso per un periodo fino a sei mesi, tranne per quanto riguarda i casi di cui all', paragrafo 7, del presente regolamento, o i casi di cui all', paragrafo 1, lettera c), o all', paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o all', paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788. Quando le competenze per decidere sulle questioni transfrontaliere di cui al primo comma del presente paragrafo sono state conferite alle autorità di regolazione mediante i nuovi codici di rete o gli orientamenti di cui agli articoli da 59 a 61 del regolamento (UE) 2019/943 adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019, l'ACER è competente su base volontaria a norma del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo solo previa richiesta da almeno il 60 % delle competenti autorità di regolazione. Nel caso in cui siano coinvolte solo due autorità di regolazione, ciascuna di esse può deferire il caso all'ACER.» ; e) al paragrafo 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) emana una decisione entro sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto; o entro quattro mesi per quanto riguarda i casi di cui all', paragrafo 7, del presente regolamento o i casi di cui all', paragrafo 1, lettera c), o all', paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944 o i casi di cui all', paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788; e» ; 6) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nel processo di sviluppo di orientamenti quadro a norma dell' del regolamento (UE) 2019/943 o degli del regolamento (UE) 2024/1789, nonché nel processo di proposta di modifiche dei codici di rete a norma dell' del regolamento (UE) 2019/943 o all' del regolamento (UE) 2024/1789, l'ACER consulta tempestivamente e in modo approfondito i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno.» ; 7) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'ACER, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione, e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, monitora i mercati all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, in particolare i livelli e la formazione dei prezzi al dettaglio e all'ingrosso, al fine di facilitare l'identificazione da parte delle autorità competenti di eventuali comportamenti anticoncorrenziali, sleali o non trasparenti da parte degli operatori del mercato, per quanto riguarda la conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/944 e dalla direttiva (UE) 2024/1788, l'impatto degli sviluppi del mercato sui clienti civili, l'accesso alle reti, compreso l'accesso all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, i progressi compiuti per quanto riguarda le interconnessioni, i potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri, inclusi l'impatto della miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale e gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di biometano, le barriere normative per i nuovi operatori del mercato e i partecipanti al mercato più piccoli, incluse le comunità energetiche dei cittadini e le comunità energetiche rinnovabili, gli interventi statali che impediscono ai prezzi di riflettere una reale scarsità, quali indicati all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, le prestazioni degli Stati membri sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in base ai risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all' di tale regolamento, tenendo conto in particolare della valutazione ex post di cui all' del regolamento (UE) 2019/941. L'ACER, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione, e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, monitora i mercati dell'idrogeno, in particolare l'impatto della loro evoluzione sui clienti dell'idrogeno, l'accesso alla rete dell'idrogeno, incluso l'accesso alla rete dell'idrogeno prodotto da fonti di energia rinnovabili, i progressi compiuti per quanto riguarda gli interconnettori e i potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'ACER pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell'elettricità, del gas naturale e dell'idrogeno.» ; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6.   L'ACER pubblica studi comparativi dell'efficienza dei costi dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789. 7.   L'ACER presenta pareri fornendo un formato armonizzato per la pubblicazione di informazioni tecniche relative all'accesso alle reti di trasporto dell'idrogeno e pubblica una relazione di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione ai sensi degli orientamenti di cui allegato I del regolamento (UE) 2024/1789.» ;
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