Art. 76 · Comunicazione di informazioni e riservatezza

Art. 76

Comunicazione di informazioni e riservatezza

In vigore dal 13 giu 2024
Comunicazione di informazioni e riservatezza 1.   Gli Stati membri e le autorità di regolazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente regolamento, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati a norma dello stesso. 2.   La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità e dell’urgenza delle informazioni richieste. 3.   Se lo Stato membro o l’autorità di regolazione interessata non comunicano le informazioni entro il termine stabilito dalla Commissione, questa può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente regolamento direttamente alle imprese interessate. Quando invia una richiesta di informazioni ad un’impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta allo Stato membro o all’autorità di regolazione interessata dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell’impresa. 4.   Nella sua richiesta di informazioni, la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall’, paragrafo 2, in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. 5.   I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone fisiche autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Qualora i legali siano autorizzati a fornire le informazioni per conto del loro cliente, quest’ultimo conserva la piena responsabilità nel caso in cui le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti. 6.   Se un’impresa non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le può richiedere mediante decisione. Detta decisione precisa le informazioni richieste e fissa un termine ragionevole entro cui devono essere fornite. Essa indica le sanzioni previste dall’, paragrafo 2. Precisa anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione allo Stato membro in cui risiede la persona o si trova la sede dell’impresa e all’autorità di regolazione di tale Stato membro. 7.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate soltanto ai fini dell’applicazione del presente regolamento. La Commissione non divulga le informazioni protette dal segreto professionale che sono state acquisite in forza del presente regolamento.
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