Art. 75
Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate
In vigore dal 13 giu 2024
Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite nello stesso, negli orientamenti di cui all’ o nei codici o nei codici di rete di cui agli articoli da 70 a 73, purché tali misure siano conformi al diritto dell’Unione.
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