Art. 75 · Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Art. 75

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

In vigore dal 13 giu 2024
Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite nello stesso, negli orientamenti di cui all’ o nei codici o nei codici di rete di cui agli articoli da 70 a 73, purché tali misure siano conformi al diritto dell’Unione.
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