Art. 73 · Modifica dei codici di rete

Art. 73

Modifica dei codici di rete

In vigore dal 13 giu 2024
Modifica dei codici di rete 1.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare i codici di rete nei settori elencati all', paragrafi 1 e 2, e all', paragrafi 1 e 2, conformemente alla pertinente procedura ivi stabilita. 2.   Le persone che potrebbero avere un interesse al codice di rete adottato ai sensi degli e del presente articolo, compresi la REGST del gas, l'ENNOH, l'EU DSO, le autorità di regolazione, i gestori del sistema di trasmissione e i gestori del sistema di distribuzione, gli utenti del sistema e i consumatori, possono proporre all'ACER progetti di modifica a tale codice di rete. L'ACER può anche proporre modifiche di sua iniziativa. 3.   L'ACER può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo dette proposte sono coerenti con gli obiettivi dei codici di rete di cui all' del presente regolamento. Se considera ammissibile una proposta di modifica e se propone modifiche di sua iniziativa, l'ACER consulta tutte le parti interessate pertinenti conformemente all' del regolamento (UE) 2019/942.
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