Art. 71
Redazione dei codici di rete per il gas naturale
In vigore dal 13 giu 2024
Redazione dei codici di rete per il gas naturale
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per integrare il presente regolamento mediante la redazione di codici di rete nei settori seguenti:
a)
norme in materia di sicurezza e affidabilità della rete, comprese le norme per la sicurezza operativa della rete e le norme in materia di affidabilità che garantiscono la qualità del servizio della rete;
b)
norme di collegamento alla rete, comprese le norme sul collegamento di impianti di produzione di gas rinnovabile e gas a basse emissioni di carbonio e le procedure per le richieste di collegamento;
c)
procedure operative in caso di emergenza, compresi i piani di difesa del sistema, i piani di ripristino, le interazioni di mercato, lo scambio e la comunicazione di informazioni, strumenti e attrezzature;
d)
norme relative agli scambi commerciali connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al regime di bilanciamento;
e)
l'efficienza energetica delle reti e delle componenti del sistema del gas naturale, nonché l'efficienza energetica per quanto riguarda la pianificazione della rete e gli investimenti che consentono la soluzione più efficiente sotto il profilo energetico dal punto di vista del sistema;
f)
aspetti relativi alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di gas naturale, comprese le norme sui requisiti minimi comuni, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono codici di rete nei settori seguenti:
a)
norme in materia di interoperabilità per il sistema del gas naturale, che attuano l' del presente regolamento e gli della direttiva (UE) 2024/1788, includendo anche gli accordi di interconnessione, le norme per il controllo dei flussi e i principi per la misurazione dei quantitativi di gas naturale e della qualità del gas, le norme per l'abbinamento e l'assegnazione, le serie comuni di unità, lo scambio di dati, la qualità del gas, comprese le norme sulla gestione delle restrizioni transfrontaliere dovute a differenze nella qualità del gas o a differenze nelle pratiche di odorizzazione o a differenze nel volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale, le analisi costi-benefici per eliminare le restrizioni ai flussi transfrontalieri, la classificazione dell'indice di Wobbe, le misure di mitigazione, i livelli minimi di accettazione relativi ai parametri di qualità del gas pertinenti per garantire che il flusso transfrontaliero di biometano non incontri ostacoli, quale il tenore di ossigeno, il monitoraggio della qualità del gas a breve e lungo termine, la comunicazione delle informazioni e la cooperazione tra i partecipanti al mercato pertinenti, le relazioni sulla qualità del gas, la trasparenza, le procedure di comunicazione anche in caso di circostanze eccezionali;
b)
norme sull'allocazione della capacità e sulla gestione della congestione che attuano gli articoli da 8 a 11 del presente regolamento e l' della direttiva (UE) 2024/1788, comprese le norme sulla cooperazione delle procedure di manutenzione e sul calcolo della capacità che incidono sull'allocazione della capacità, la standardizzazione dei prodotti e delle unità di capacità, compresa l'aggregazione, la metodologia di allocazione, compresi gli algoritmi d'asta, la sequenza e la procedura per la capacità esistente, incrementale, continua e interrompibile, le piattaforme di prenotazione della capacità, il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto, i sistemi meccanismi «use-it-or-lose-it» a breve e a lungo termine o qualsiasi altro sistema di gestione delle congestioni che impedisce l'accumulo di capacità;
c)
regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, procedure di liquidazione delle partite economiche associate agli oneri di sbilanciamento giornaliero e regole di bilanciamento operativo tra i sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto che attuano gli articoli da 8 a 11 del presente regolamento e l', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1788;
d)
norme sulle strutture tariffarie di trasporto armonizzate che attuano gli del presente regolamento e l', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788, comprese le norme sull'applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, i relativi obblighi di consultazione e pubblicazione anche per quanto riguarda i ricavi consentiti o previsti, nonché il calcolo dei prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard, gli sconti per il terminale e lo stoccaggio di GNL, le procedure per l'attuazione di uno sconto per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio, compresi i principi comuni per i meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto conformemente all', paragrafo 4, e all' del presente regolamento, se del caso;
e)
le norme per stabilire il valore degli attivi trasferiti e l'onere specifico.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
3. Previa consultazione dell'ACER, della REGST del gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri pertinenti portatori di interessi, la Commissione stabilisce ogni tre anni un elenco di priorità in cui sono individuati i settori di cui ai paragrafi 1 e 2 da includere nell'elaborazione dei codici di rete.
Se l'oggetto del codice di rete è direttamente collegato alla gestione dei sistemi di distribuzione e non particolarmente rilevante in rapporto al sistema di trasporto, la Commissione può richiedere all'EU DSO, in cooperazione con la REGST del gas, di riunire un comitato di redazione che presenti una proposta di codice di rete all'ACER.
4. La Commissione chiede all'ACER di presentarle, entro un periodo ragionevole non superiore a sei mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, orientamenti quadro non vincolanti che fissino principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità. La richiesta della Commissione può includere condizioni alle quali gli orientamenti quadro devono rispondere. Tali orientamenti quadro contribuiscono all'integrazione del mercato alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato. Su richiesta motivata dell'ACER, la Commissione può prorogare il termine per la presentazione degli orientamenti quadro.
5. L'ACER procede alla consultazione della REGST del gas, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri pertinenti portatori di interessi sugli orientamenti quadro per un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.
6. L'ACER presenta alla Commissione orientamenti quadro qualora richiesti a norma del paragrafo 4.
7. Se ritiene che gli orientamenti quadro non contribuiscano all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al corretto funzionamento del mercato, la Commissione può chiedere all'ACER di riesaminarli entro un termine ragionevole e di ripresentarli alla Commissione.
8. Se entro la scadenza fissata dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 4 o 7, l'ACER non presenta o non ripresenta orientamenti quadro, questi sono elaborati dalla stessa Commissione.
9. La Commissione chiede alla REGST del gas oppure, se così stabilito nell'elenco di priorità a norma del paragrafo 3, all'EU DSO in cooperazione con la REGST del gas di presentare all'ACER una proposta di codice di rete conformemente ai pertinenti orientamenti quadro entro un termine ragionevole, non superiore a 12 mesi, dal ricevimento della richiesta della Commissione.
10. LA REGST del gas oppure, se così stabilito nell'elenco delle priorità di cui al paragrafo 3, l'EU DSO, in cooperazione con la REGST del gas, riunisce un comitato di redazione che lo assista nello sviluppo del codice di rete. Il comitato di redazione è composto da rappresentanti dell'ACER, della REGST del gas, dell'ENNOH, ove opportuno dell'EU DSO, e da un numero contenuto dei principali portatori di interessi coinvolti. LA REGST del gas oppure, se così stabilito nell'elenco delle priorità di cui al paragrafo 3, l'EU DSO, in cooperazione con la REGST del gas, sviluppa proposte di codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 se richiesto dalla Commissione a norma del paragrafo 9.
11. L'ACER riesamina la proposta di codice di rete, si assicura che sia conforme ai pertinenti orientamenti quadro e contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al corretto funzionamento del mercato, e invia il codice di rete riveduto alla Commissione entro sei mesi dal ricevimento della proposta. Nella proposta inviata alla Commissione l'ACER tiene conto delle opinioni fornite da tutte le parti coinvolte nella redazione della proposta di codice di rete, coordinate dalla REGST del gas o dall'EU DSO, e consulta i pertinenti portatori di interessi in merito alla versione riveduta della proposta di codice di rete da inviare alla Commissione.
12. Se la REGST del gas o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete entro il termine fissato dalla Commissione conformemente al paragrafo 9, quest'ultima può chiedere all'ACER di elaborare un progetto di codice di rete in base ai pertinenti orientamenti quadro. L'ACER può avviare una consultazione ulteriore ai fini dell’elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo. L'ACER presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato conformemente al presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.
13. Se la REGST del gas o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete o l'ACER non ha elaborato un progetto di codice di rete di cui al paragrafo 12, la Commissione può adottare, di sua iniziativa o su proposta dell'ACER conformemente al paragrafo 11, uno o più codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2.
14. Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa di cui al paragrafo 13, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'ACER, della REGST del gas e di tutti i pertinenti portatori di interesse in merito al progetto di codice di rete.
15. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità che la REGST del gas sviluppi orientamenti non vincolanti nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, laddove non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessagli dalla Commissione. LA REGST del gas trasmette tali orientamenti all'ACER per parere, che deve essere debitamente tenuto in considerazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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