Art. 70
Adozione dei codici di rete e degli orientamenti
In vigore dal 13 giu 2024
Adozione dei codici di rete e degli orientamenti
1. La Commissione può adottare atti delegati o di esecuzione, fatte salve le competenze di cui agli articoli da 71 a 74. Tali atti possono essere adottati sia come codici di rete sulla base di proposte di testo elaborate dalla REGST del gas o dall'ENNOH o, se così disposto nell'elenco di priorità stabilito conformemente all', paragrafo 3, dall'EU DSO, se del caso in cooperazione con la REGST del gas, l'ENNOH e l'ACER ai sensi della procedura di cui agli , sia come orientamenti conformemente alla procedura di cui all'.
2. I codici di rete e gli orientamenti:
a)
stabiliscono il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento;
b)
tengono conto, ove opportuno, delle specificità regionali;
c)
non vanno al di là di quanto è necessario allo scopo di cui alla lettera a); e
d)
si applicano a tutti i punti di interconnessione all'interno dell'Unione e ai punti di entrata e uscita da e verso paesi terzi a decorrere dal 5 agosto 2026.
3. Fino al 5 febbraio 2026, le autorità di regolazione possono presentare alla Commissione una richiesta di deroga all'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti di cui al paragrafo 1 ai punti di entrata e uscita da e verso paesi terzi conformemente al paragrafo 2, lettera d). La richiesta di deroga è presentata contemporaneamente alla Commissione e all'ACER. Entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta di deroga, l'ACER trasmette un parere motivato alla Commissione.
La Commissione adotta una decisione sulla richiesta di deroga, tenendo conto del parere motivato dell'ACER e dopo aver valutato se l'autorità di regolazione:
a)
ha dimostrato che un codice di rete o un orientamento, o un loro elemento specifico, non può essere attuato efficacemente ai punti di entrata e uscita da e verso paesi terzi; nel caso di punti di interconnessione con paesi terzi che hanno l'obbligo di adeguarsi all'acquis dell'Unione in materia di energia, compreso il presente regolamento, in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e tali paesi terzi, ma in cui l'applicazione o l'attuazione non sono state completate, la richiesta di deroga specifica quali disposizioni del presente regolamento non sono state efficacemente applicate o attuate nel paese terzo interessato o quali norme tecniche, o mancanza di norme tecniche, nel paese terzo impediscono l'applicazione delle disposizioni specifiche del codice di rete o dell'orientamento in questione;
b)
ha spiegato quali misure sono state adottate per ridurre gli ostacoli all'applicazione delle disposizioni specifiche del codice di rete o dell'orientamento in questione;
c)
ha dimostrato che la deroga non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro.
La deroga è limitata alle disposizioni specifiche che non possono essere attuate efficacemente ed è concessa per un periodo di tempo limitato.
Storico versioni
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