Art. 67 · Registrazione delle informazioni nel sistema dell'idrogeno

Art. 67

Registrazione delle informazioni nel sistema dell'idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Registrazione delle informazioni nel sistema dell'idrogeno I gestori delle reti dell'idrogeno, i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno e i gestori dei terminali dell'idrogeno tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione e le autorità nazionali in materia di concorrenza, e della Commissione tutte le informazioni di cui agli e al punto 4 dell'allegato I, per un periodo di cinque anni.
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