Art. 6 · Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

Art. 6

Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

In vigore dal 13 giu 2024
Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto 1.   I gestori dei sistemi di trasporto: a) offrono capacità e servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete; b) forniscono capacità sia continua che interrompibile, a condizione che il prezzo della capacità interrompibile rifletta la probabilità di interruzione; c) offrono agli utenti della rete capacità a lungo e a breve termine. Per quanto concerne il primo comma, lettera a), qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete comune approvato dall'autorità di regolazione secondo la procedura di cui all' o 79 della direttiva (UE) 2024/1788. 2.   Entro il 5 agosto 2025, la Commissione: a) effettua una valutazione dell'impatto sul sistema del gas naturale di un regime tariffario in base al quale non saranno applicate tariffe per l'accesso ai sistemi di trasporto nei punti di interconnessione tra Stati membri o nei punti di interconnessione con paesi terzi i cui sistemi collegano due o più Stati membri; e b) presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può, se del caso, essere corredata di proposte legislative per far fronte agli ostacoli individuati nella valutazione. 3.   I contratti di trasporto sottoscritti con data di inizio non standard o di durata inferiore a quella di un contratto annuale di trasporto standard non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all', paragrafo 1. 4.   Quando due o più punti di interconnessione collegano gli stessi due sistemi di entrata-uscita adiacenti, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti interessati offrono la capacità disponibile nei punti di interconnessione in un unico punto di interconnessione virtuale. Qualsiasi capacità contrattuale nei punti di interconnessione, indipendentemente dalla data della sua conclusione, è trasferita al punto di interconnessione virtuale. Il punto di interconnessione virtuale è stabilito a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) la capacità tecnica complessiva nei punti di interconnessione virtuale è pari o superiore alla somma della capacità tecnica in ciascuno dei punti di interconnessione che contribuiscono ai punti di interconnessione virtuali; b) il punto di interconnessione virtuale facilita il funzionamento economico ed efficiente del sistema, incluse le norme di cui agli . 5.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Tali garanzie non costituiscono un indebito ostacolo all'ingresso nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate. 6.   I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto. 7.   I paragrafi da 1 a 6 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di adottare misure proporzionate per limitare temporaneamente le forniture di gas naturale dalla Federazione russa e dalla Bielorussia, per un periodo determinato, prorogabile se giustificato, limitando le offerte anticipate per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di entrata dalla Federazione russa o dalla Bielorussia, ove necessario per tutelare i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e quelli dell'Unione, a condizione che tali misure: a) non perturbino indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale e i flussi transfrontalieri di gas naturale tra gli Stati membri e non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro; b) rispettino il principio della solidarietà energetica; c) siano adottate nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'Unione e degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi. Tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, le misure adottate dagli Stati membri a norma del primo comma possono essere intese a diversificare l'approvvigionamento di gas naturale al fine di eliminare gradualmente la dipendenza dal gas naturale russo, qualora si possa dimostrare che tali misure sono necessarie per tutelare i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e quelli dell'Unione. Prima di decidere in merito a una misura di cui al primo comma, lo Stato membro interessato consulta la Commissione e, nella misura in cui possano essere interessati dalla limitazione in questione, altri Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia, i paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Gli Stati membri interessati tengono nella massima considerazione la situazione in tali Stati membri e paesi terzi e le eventuali preoccupazioni sollevate al riguardo da detti Stati membri e paesi terzi o dalla Commissione.
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