Art. 57
Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno
1. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno cooperano a livello di Unione mediante l'ENNOH allo scopo di promuovere lo sviluppo e il corretto funzionamento del mercato interno dell'idrogeno come pure gli scambi transfrontalieri e di garantire una gestione ottimale, un esercizio coordinato e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasporto dell'idrogeno.
2. L'ENNOH coopera strettamente con l'ENTSO-E e la REGST del gas per individuare sinergie e promuovere l'integrazione dei sistemi tra i vettori energetici, al fine di rafforzare l'efficienza complessiva del sistema energetico.
3. L'ENNOH è composto da gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno certificati a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1788.
I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno possono diventare membri dell'ENNOH dall'inizio della procedura di certificazione condotta dall'autorità di regolazione, a condizione che:
a)
entro 24 mesi dal momento in cui diventano membri dell'ENNOH sia condotta una successiva certificazione positiva a norma dell' del presente regolamento e dell' della direttiva (UE) 2024/1788; e che
b)
entro quattro anni dal momento in cui diventano membri dell'ENNOH siano almeno sviluppati progetti di infrastrutture per l'idrogeno con una decisione finale di investimento.
La qualità di membro dell'ENNOH del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno viene meno se la decisione finale sulla certificazione di cui al secondo comma, lettera a), non è stata adottata entro 24 mesi dal momento in cui è diventato membro dell'ENNOH o se la decisione finale di investimento di cui al secondo comma, lettera b), non è stata adottata entro quattro anni dal momento in cui è diventato membro dell'ENNOH.
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno che beneficia di una deroga all' della direttiva (UE) 2024/1788 può diventare membro dell'ENNOH a condizione che sia stabilito in uno Stato membro in cui nessun altro gestore della rete di trasporto dell'idrogeno è membro dell'ENNOH a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Gli Stati membri possono nominare tale gestore della rete di trasporto dell'idrogeno e sottopongono tale nomina all'ENNOH, alla Commissione e all'ACER. Gli Stati membri possono revocare tale nomina in qualsiasi momento. Qualora un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno non abbia adottato una decisione finale di investimento in relazione a un progetto di infrastruttura per l'idrogeno entro quattro anni dal momento in cui diventa membro dell'ENNOH, la qualità di membro di tale operatore all’ENNOH viene meno.
5. Gli Stati membri che non hanno designato un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno, ma che intendono sviluppare una rete di trasporto dell'idrogeno in conformità dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima, possono nominare un soggetto come partner associato in seno all'ENNOH. Lo Stato membro interessato sottopone una nomina a norma del presente paragrafo all'ENNOH, alla Commissione e all'ACER. Lo Stato membro interessato può revocare tale nomina in qualsiasi momento. Tale nomina scade quando un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno stabilito nello Stato membro interessato diventa membro dell'ENNOH.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni nel quadro del diritto dell'Unione, l'ENNOH agisce al fine di istituire un mercato interno dell'idrogeno efficiente e integrato e contribuisce al conseguimento efficiente e sostenibile degli obiettivi definiti nel quadro delle politiche per il clima e l'energia, in particolare contribuendo all'integrazione efficiente dell'idrogeno prodotto a partire da fonti rinnovabili e all'aumento dell'efficienza energetica preservando nel contempo la sicurezza del sistema dell'idrogeno. L'ENNOH dispone delle risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere i suoi compiti.
7. Entro il 1o settembre 2024 i gestori del sistema di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'ACER un progetto di statuto, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione delle parti interessate, dell'ENNOH.
8. I gestori della rete di trasporto dell'idrogeno presentano alla Commissione e all'ACER ogni progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno dell'ENNOH.
9. Entro quattro mesi dal ricevimento del progetto di cui al paragrafo 7 e del progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno di cui al paragrafo 8, l'ACER, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema dell'idrogeno, compresi i clienti, trasmette alla Commissione un parere su tale progetto o progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno.
10. La Commissione formula il suo parere sul progetto e progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno tenendo conto del parere dell'ACER di cui al paragrafo 9, entro tre mesi dalla data del ricevimento di tale parere.
11. Entro tre mesi dal ricevimento del parere favorevole della Commissione, i gestori della rete di trasporto dell'idrogeno adottano e pubblicano lo statuto, l'elenco dei membri o il regolamento interno dell’ENNOH.
12. I documenti di cui al paragrafo 7 sono trasmessi alla Commissione e all'ACER nel caso in cui siano modificati o su richiesta motivata della Commissione o dell'ACER. La Commissione e l'ACER formulano i loro pareri in conformità ai paragrafi 9, 10 e 11.
Storico versioni
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