Art. 55
Coordinamento transfrontaliero della qualità dell'idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Coordinamento transfrontaliero della qualità dell'idrogeno
1. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno cooperano per evitare restrizioni al flusso transfrontaliero di idrogeno dovute a differenze nella qualità dell'idrogeno al fine di soddisfare i requisiti di qualità di diverse applicazioni d'uso finale in linea con le norme applicabili in materia di qualità dell'idrogeno.
2. Qualora i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati non possano evitare una restrizione al flusso transfrontaliero dovuta a differenze di qualità dell'idrogeno nelle loro operazioni standard, ne informano senza ritardo le autorità di regolazione interessate. Le informazioni comprendono una descrizione delle misure già adottate dai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e le motivazioni che le giustificano.
3. Le autorità di regolazione interessate concordano, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, se riconoscere la restrizione.
4. Qualora riconoscano la restrizione conformemente al paragrafo 3, le autorità di regolazione interessate chiedono ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati di eseguire, entro 12 mesi dal riconoscimento della restrizione di cui a tale paragrafo, le azioni seguenti in sequenza:
a)
cooperare e sviluppare opzioni tecnicamente fattibili al fine di eliminare la restrizione riconosciuta;
b)
effettuare congiuntamente un'analisi costi-benefici delle opzioni tecnicamente fattibili al fine di definire soluzioni economicamente efficienti che specifichino la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti interessate;
c)
elaborare una stima del tempo di attuazione per ciascuna opzione potenziale;
d)
condurre una consultazione pubblica sulle soluzioni fattibili individuate e prendere in considerazione i risultati di tale consultazione;
e)
presentare una proposta congiunta, basata sull'analisi costi-benefici e sui risultati della consultazione pubblica, per una soluzione volta a eliminare la restrizione riconosciuta, compreso il calendario per la sua attuazione, alle autorità di regolazione interessate per approvazione e alle altre autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro interessato per informazione.
5. Se i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati non raggiungono un accordo sulla presentazione di una proposta congiunta a norma del paragrafo 4, lettera e), ciascun gestore della rete di trasporto dell'idrogeno lo comunica tempestivamente alla propria autorità di regolazione.
6. Le autorità di regolazione interessate adottano una decisione congiunta coordinata per eliminare la restrizione riconosciuta, tenendo conto dell'analisi costi-benefici effettuata dai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati e dei risultati della consultazione pubblica condotta conformemente al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, a norma dell', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.
7. La decisione congiunta coordinata delle autorità di regolazione interessate di cui al paragrafo 6 comprende una decisione sulla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore di una rete di trasporto dell'idrogeno per l'attuazione della soluzione concordata, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe dopo il 1o gennaio 2033, tenendo conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali della soluzione negli Stati membri interessati.
8. L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sui dettagli delle decisioni di ripartizione dei costi di cui al paragrafo 7.
9. Qualora le autorità di regolazione interessate non riescano a raggiungere l'accordo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'ACER decide in merito alla restrizione a norma dell', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942. Se riconosce la restrizione, l'ACER chiede ai gestori dei sistemi di trasporto dell'idrogeno interessati di eseguire, entro 12 mesi, le azioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo in sequenza.
10. Qualora le autorità di regolazione interessate non riescano adottare una decisione coordinata congiunta di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, l'ACER decide in merito alla soluzione per eliminare la restrizione riconosciuta e all'assegnazione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore della rete di trasporto dell'idrogeno per l'attuazione della soluzione concordata, a norma dell', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.
11. Ulteriori dettagli necessari per attuare il presente articolo, compresi i dettagli relativi a una specifica comune vincolante della qualità dell'idrogeno per gli interconnettori transfrontalieri dell'idrogeno, l’analisi costi-benefici per eliminare le restrizioni al flusso transfrontaliero dovute a differenze nella qualità dell'idrogeno, le norme in materia di interoperabilità per l'infrastruttura transfrontaliera per l'idrogeno, che includano gli accordi di interconnessione, le unità, lo scambio di dati, la comunicazione e la fornitura di informazioni tra i pertinenti partecipanti al mercato, sono stabiliti in un codice di rete istituito a norma dell', paragrafo 1, lettera b).
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