Art. 54 · Possibilità di limitare la partecipazione al meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno

Art. 54

Possibilità di limitare la partecipazione al meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Possibilità di limitare la partecipazione al meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno 1.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, può decidere di escludere temporaneamente le offerte di forniture di idrogeno provenienti dalla Federazione russa o dalla Bielorussia dalla raccolta attraverso il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, laddove ciò sia necessario per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro, a condizione che tali misure: a) non perturbino indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno dell'idrogeno e non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro; b) rispettino il principio della solidarietà energetica; c) siano adottate nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi. 2.   Con sufficiente anticipo rispetto alla prima raccolta di offerte, la Commissione valuta se tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte al fine di decidere le misure ivi indicate. Tale decisione è valida per un periodo massimo di un anno e può essere rinnovata in casi giustificati. La Commissione valuta costantemente se le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e tiene debitamente informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle sue valutazioni, compresa la valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo. 3.   La Commissione adotta le misure appropriate per garantire l'effettiva applicazione del presente articolo.
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