Art. 50 · Garanzie

Art. 50

Garanzie

In vigore dal 13 giu 2024
Garanzie Per quanto concerne i partecipanti stabiliti nei loro territori, gli Stati membri o altri portatori di interessi possono fornire un sostegno di liquidità, comprese garanzie, ai partecipanti al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale, in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato se del caso, in particolare qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia dichiarato uno dei livelli di crisi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938.
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