Art. 48 · Possibilità di limitare la partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale

Art. 48

Possibilità di limitare la partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale

In vigore dal 13 giu 2024
Possibilità di limitare la partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2026 la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può decidere di escludere temporaneamente le forniture di gas naturale provenienti dalla Federazione russa o dalla Bielorussia o le forniture di GNL provenienti da impianti di GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia dalla partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale, laddove ciò sia necessario per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro, a condizione che tali misure: a) non perturbino indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale e i flussi transfrontalieri di gas naturale tra gli Stati membri e non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro; b) rispettino il principio della solidarietà energetica; c) siano adottate nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi. 2.   Con sufficiente anticipo rispetto alla prima gara d'appalto del 2026, la Commissione valuta se tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte al fine di decidere le misure ivi indicate. Tale decisione è valida per un periodo massimo di un anno e può essere rinnovata in casi giustificati. La Commissione valuta costantemente se le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e tiene debitamente informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle sue valutazioni, compresa la valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo. 3.   Tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, le misure adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 1 possono essere intese a diversificare le forniture di gas naturale o di GNL al fine di ridurre la dipendenza dal gas naturale russo, qualora si possa dimostrare che tali misure sono necessarie per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri. 4.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 comprendono un elenco degli elementi seguenti: a) tutti i punti di entrata dalla Federazione russa, dalla Bielorussia o da altri paesi terzi che fungono da paesi di transito, che non sono utilizzati per fornire approvvigionamenti di gas naturale soggetti all'aggregazione della domanda e all'acquisto in comune; nonché b) tutti gli impianti di GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia. I fornitori o i produttori di gas naturale che partecipano al meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale garantiscono la conformità all' e alle decisioni adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 5.   La Commissione adotta le misure adeguate per garantire l'effettiva applicazione del presente articolo e dell' e può chiedere ai fornitori o ai produttori di gas naturale che partecipano al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale di fornire tutte le informazioni necessarie ad assisterla in tale compito, compresa la presentazione agli acquirenti dei pertinenti documenti di trasporto al momento della consegna delle forniture di gas naturale, ove tecnicamente fattibile.
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