Art. 43
Contratto con un prestatore di servizi
In vigore dal 13 giu 2024
Contratto con un prestatore di servizi
1. In deroga all'articolo 176 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione può appaltare i servizi necessari di uno o più soggetti stabiliti nell'Unione attraverso le pertinenti procedure di appalto previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, al fine di attuare l'obiettivo di cui all' del presente regolamento.
2. Per selezionare un fornitore di servizi, la Commissione si basa su criteri che salvaguardano l'integrità del mercato interno, garantiscono la concorrenza e la sicurezza degli approvvigionamenti e sono conformi all'. La Commissione specifica i requisiti applicabili ai compiti del prestatore di servizi nel pertinente capitolato d'oneri.
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