Art. 41 · Compiti aggiuntivi dell'EU DSO

Art. 41

Compiti aggiuntivi dell'EU DSO

In vigore dal 13 giu 2024
Compiti aggiuntivi dell'EU DSO 1.   L'EU DSO svolge i compiti di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2019/943 e le attività di cui all', paragrafo 2, lettere c), d) ed e), di tale regolamento anche per quanto riguarda i sistemi di distribuzione del gas naturale o le reti di distribuzione dell'idrogeno. 2.   Oltre ai compiti elencati all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943, l'EU DSO partecipa allo sviluppo di codici di rete rilevanti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione e per la gestione coordinata delle reti di trasporto e delle reti di distribuzione a norma del presente regolamento e che contribuiscono a mitigare le emissioni fuggitive di metano dal sistema del gas naturale. Quando partecipa allo sviluppo di nuovi codici di rete a norma dell' del presente regolamento, l'EU DSO rispetta gli obblighi di consultazione di cui all' del regolamento (UE) 2019/943. 3.   Oltre alle attività di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, l'EU DSO: a) coopera con la REGST del gas e l'ENNOH per il monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma del presente regolamento pertinenti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione del gas naturale e dell'idrogeno nonché la gestione coordinata delle reti di trasporto e di distribuzione e delle reti di trasporto e di distribuzione dell'idrogeno; b) coopera con la REGST del gas e l'ENNOH e adotta le migliori pratiche per la gestione e la pianificazione coordinata dei sistemi di trasporto e di distribuzione e delle reti di trasporto e di distribuzione dell'idrogeno, anche in merito a questioni quali lo scambio di dati tra gestori e il coordinamento delle risorse energetiche distribuite; c) si adopera per individuare le migliori pratiche per l'attuazione dei risultati delle valutazioni a norma dell', paragrafo 1 ter, della direttiva (UE) 2018/2001 e dell' della direttiva (UE) 2023/1791 e per la cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, dei sistemi di distribuzione del gas naturale, delle reti di distribuzione dell'idrogeno e dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche ai fini della valutazione a norma dell', paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001, comprese raccomandazioni per la collocazione adeguata degli elettrolizzatori al fine di garantire l'utilizzo del calore residuo nella rete di teleriscaldamento. 4.   L'EU DSO fornisce alla REGST del gas un contributo per la comunicazione sulla qualità del gas per quanto riguarda i sistemi di distribuzione in cui i gestori dei sistemi di distribuzione sono responsabili della gestione della qualità del gas, di cui all', paragrafo 3. 5.   L'EU DSO fornisce all'ENNOH un contributo per la relazione di monitoraggio della qualità dell'idrogeno da adottare a norma dell', paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento, per quanto riguarda le reti di distribuzione dell’idrogeno in cui i gestori della rete di distribuzione dell’idrogeno sono responsabili della gestione della qualità dell'idrogeno a norma dell’ della direttiva (UE) 2024/1788.
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