Art. 40 · Modifiche delle principali norme e procedure dell'EU DSO

Art. 40

Modifiche delle principali norme e procedure dell'EU DSO

In vigore dal 13 giu 2024
Modifiche delle principali norme e procedure dell'EU DSO 1.   Le principali norme e procedure per l'EU DSO ai sensi dell' del regolamento (UE) 2019/943 si applicano anche ai gestori dei sistemi di distribuzione che gestiscono un sistema del gas naturale e ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno. 2.   Il gruppo consultivo strategico di cui all', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/943 è altresì composto da rappresentanti delle associazioni europee dei gestori dei sistemi di distribuzione che gestiscono un sistema di gas naturale o dei gestori europei di reti di distribuzione di idrogeno. 3.   Entro il 5 agosto 2025 l'EU DSO presenta alla Commissione e all'ACER un progetto di statuto aggiornato, ivi compreso un codice di condotta, un elenco degli iscritti e un progetto di regolamento interno aggiornato che comprende le norme per la consultazione dell'ENTSO-E, della REGST del gas e di altre parti interessate, e un progetto di norme di finanziamento aggiornate. Il progetto di regolamento interno aggiornato dell'EU DSO garantisce la rappresentanza giusta ed equilibrata di tutti i gestori dei sistemi di distribuzione partecipanti, inclusi quelli che gestiscono o possiedono esclusivamente sistemi di gas naturale, e dei gestori delle reti di distribuzione di idrogeno. 4.   Entro quattro mesi dal ricevimento dei documenti presentati a norma del paragrafo 3, l'ACER trasmette alla Commissione un parere, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti dei sistemi di distribuzione, compresi i clienti. 5.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'ACER, la Commissione emette il suo parere sui documenti presentati a norma del paragrafo 3 tenendo conto del parere dell'ACER di cui al paragrafo 4. 6.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere favorevole della Commissione, i gestori dei sistemi di trasmissione adottano e pubblicano lo statuto, il regolamento interno e le norme per il finanziamento modificati dell’EU DSO. 7.   I documenti di cui al paragrafo 3 sono trasmessi alla Commissione e all'ACER nel caso in cui siano modificati o su richiesta motivata della Commissione o dell'ACER. La Commissione e l'ACER possono emettere un parere conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
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