Art. 39
Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione
In vigore dal 13 giu 2024
Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione
I gestori dei sistemi di distribuzione che gestiscono un sistema del gas naturale e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno che gestiscono una rete dell'idrogeno possono cooperare a livello dell'Unione attraverso l'EU DSO, al fine di promuovere il completamento e il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale, di cooperare allo sviluppo del mercato dell'idrogeno e di promuovere una gestione ottimale e un funzionamento coordinato dei sistemi di distribuzione e di trasporto.
I membri iscritti possono partecipare all'EU DSO direttamente o essere rappresentati da un'associazione nazionale designata dallo Stato membro o da un'associazione a livello di Unione.
I costi relativi alle attività dell'EU DSO sono a carico dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno che ne sono membri iscritti e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano i costi purché ragionevoli e proporzionati e forniscono motivazioni quando non sono approvati.
Storico versioni
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