Art. 39 · Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione

Art. 39

Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione

In vigore dal 13 giu 2024
Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione I gestori dei sistemi di distribuzione che gestiscono un sistema del gas naturale e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno che gestiscono una rete dell'idrogeno possono cooperare a livello dell'Unione attraverso l'EU DSO, al fine di promuovere il completamento e il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale, di cooperare allo sviluppo del mercato dell'idrogeno e di promuovere una gestione ottimale e un funzionamento coordinato dei sistemi di distribuzione e di trasporto. I membri iscritti possono partecipare all'EU DSO direttamente o essere rappresentati da un'associazione nazionale designata dallo Stato membro o da un'associazione a livello di Unione. I costi relativi alle attività dell'EU DSO sono a carico dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno che ne sono membri iscritti e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano i costi purché ragionevoli e proporzionati e forniscono motivazioni quando non sono approvati.
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