Art. 34 · Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, agli impianti di stoccaggio di idrogeno, agli impianti di GNL e ai terminali dell'idrogeno

Art. 34

Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, agli impianti di stoccaggio di idrogeno, agli impianti di GNL e ai terminali dell'idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, agli impianti di stoccaggio di idrogeno, agli impianti di GNL e ai terminali dell'idrogeno 1.   I gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori dei terminali dell'idrogeno e i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno pubblicano informazioni dettagliate riguardanti tutti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di GNL, degli impianti di stoccaggio del gas naturale, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno ottengano un effettivo accesso a detti impianti e terminali. Le autorità di regolazione possono chiedere a tali operatori di rendere pubblica qualsiasi ulteriore informazione pertinente per gli utenti del sistema. 2.   I gestori dei sistemi di GNL prevedono strumenti facilmente utilizzabili per il calcolo delle tariffe dei servizi disponibili. 3.   Per i servizi forniti, i gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori dei terminali dell'idrogeno e i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno pubblicano sotto forma di dati numerici, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, informazioni sulle capacità stabilite nel contratto e disponibili degli impianti di GNL, degli impianti di stoccaggio del gas naturale, degli impianti di stoccaggio di idrogeno e dei terminali dell'idrogeno. 4.   I gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori dei terminali dell'idrogeno e i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio. 5.   I gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori dei terminali dell'idrogeno e i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno rendono pubblica la quantità di gas naturale o di idrogeno presente in ogni impianto di GNL, in ogni impianto di stoccaggio del gas naturale, in ogni impianto di stoccaggio di idrogeno e in ogni terminale dell'idrogeno o gruppo di impianti di stoccaggio se ciò corrisponde al modo in cui l'accesso è offerto agli utenti del sistema, i flussi in entrata e in uscita, come pure le capacità disponibili degli impianti di GNL, degli impianti di stoccaggio di gas naturale, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Tali informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete dell'idrogeno per lo stoccaggio di idrogeno e i terminali dell'idrogeno, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno una volta al giorno. Se un utente dell’impianto di stoccaggio di gas naturale o idrogeno è l'unico utente di un impianto di stoccaggio di gas naturale o di un impianto di stoccaggio di idrogeno, può presentare all'autorità di regolazione una richiesta motivata di trattamento riservato dei dati di cui al primo comma. Se l'autorità di regolazione giunge alla conclusione che tale richiesta è giustificata, tenendo in particolare conto della necessità di trovare un equilibrio fra l'interesse della legittima protezione dei segreti d'impresa, la cui diffusione inciderebbe negativamente sulla strategia commerciale globale dell'utente dello stoccaggio, e l'obiettivo di creare mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno competitivi, può consentire al gestore del sistema di stoccaggio di gas naturale o all’operatore dell’impianto di stoccaggio di idrogeno di non rendere pubblici i dati di cui al primo comma per un periodo massimo di un anno. Il secondo comma si applica fatti salvi gli obblighi di cui al primo comma, a meno che i dati aggregati siano identici ai dati del sistema di stoccaggio di gas naturale o idrogeno di cui l'autorità di regolazione ha approvato la non pubblicazione. 6.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente delle infrastrutture, i gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei sistemi di stoccaggio di gas naturale, i gestori dei terminali dell'idrogeno e i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno o le autorità di regolazione competenti pubblicano informazioni sufficientemente dettagliate sulla derivazione, la metodologia e la struttura delle tariffe per le infrastrutture soggette all'accesso regolamentato di terzi. Gli impianti di GNL cui è stata concessa una deroga a norma dell' del presente regolamento, dell' della direttiva 2003/55/CE e dell' della direttiva 2009/73/CE, e i gestori dei sistemi di stoccaggio di gas naturale nell'ambito del regime di accesso di terzi negoziato stabiliscono tariffe pubbliche per le infrastrutture al fine di garantire un sufficiente grado di trasparenza. I gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale pubblicano in modo trasparente, continuo e di facile utilizzo le informazioni richieste ai sensi del presente articolo su un'unica piattaforma europea che viene mantenuta da tali gestori.
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