Art. 31 · Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto

Art. 31

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto

In vigore dal 13 giu 2024
Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto 1.   I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della REGST del gas per contribuire ai compiti di cui all', paragrafi 1, 2 e 3. 2.   I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare la gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'allocazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per le assegnazioni a breve termine, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento. 3.   Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all' al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la definizione dell'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. Ai fini dell'elaborazione degli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione consulta l'ACER e la REGST del gas.
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