Art. 25 · Organizzazione della REGST del gas

Art. 25

Organizzazione della REGST del gas

In vigore dal 13 giu 2024
Organizzazione della REGST del gas 1.   La REGST del gas, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione o dell’ACER, pubblica e presenta alla Commissione e all'ACER ogni progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno della REGST del gas, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione di altre parti interessate. 2.   Entro quattro mesi dalla data di ricezione dei documenti di cui al paragrafo 1, l'ACER, dopo aver formalmente consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema, compresi i clienti, fornisce alla Commissione un parere sul progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri e del regolamento interno della REGST del gas. 3.   La Commissione esprime parere sul progetto di modifica dello statuto, dell’elenco dei membri e del regolamento interno della REGST del gas tenendo conto del parere dell'ACER di cui al paragrafo 2, entro tre mesi dalla data della ricezione di tale parere. 4.   Entro tre mesi dalla data di ricezione del parere favorevole della Commissione, la REGST del gas adotta e pubblica lo statuto e il regolamento interno rivisti.
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