Art. 23 · Specifiche comuni per il biometano

Art. 23

Specifiche comuni per il biometano

In vigore dal 13 giu 2024
Specifiche comuni per il biometano 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche comuni per agevolare l'integrazione efficiente sotto il profilo dei costi di grandi volumi di biometano nel sistema del gas naturale esistente, anche ai punti di interconnessione transfrontaliera, o può fissare tali specifiche in un codice di rete a norma dell', paragrafo 2, primo comma, lettera a), se: a) tali prescrizioni non sono contemplate da norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; b) la Commissione ha chiesto, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per tali prescrizioni ed è stata soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: i) la richiesta della Commissione non è stata accolta da alcuna organizzazione europea di normazione; ii) la Commissione osserva indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate richieste; iii) un'organizzazione europea di normazione ha stabilito una norma che non corrisponde interamente alla richiesta della Commissione; o c) la Commissione ha deciso, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse che contemplano tali prescrizioni. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 2.   Nella fase precoce dell'elaborazione del progetto di atto di esecuzione che stabilisce le specifiche comuni di cui al paragrafo 1, la Commissione raccoglie i pareri degli organismi o gruppi di esperti competenti istituiti a norma della pertinente normativa settoriale dell'Unione e consulta debitamente tutte le parti interessate. Sulla base di tale consultazione, la Commissione elabora il progetto di atto di esecuzione. 3.   Le pratiche conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma dell', paragrafo 2, primo comma, lettera a), nella misura in cui tali prescrizioni sono contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse. 4.   Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento di una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o parti di essi, che riguardano le stesse prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5.   Nel definire le specifiche comuni a norma del presente articolo, la Commissione tiene nella massima considerazione i requisiti di sicurezza necessari per la gestione sicura del sistema del gas naturale, in particolare per quanto riguarda la gestione sicura degli impianti di stoccaggio del gas naturale in tutta l'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1789:oj#art-23