Art. 22
Presunzione di conformità delle pratiche rispetto alle norme armonizzate per il gas naturale
In vigore dal 13 giu 2024
Presunzione di conformità delle pratiche rispetto alle norme armonizzate per il gas naturale
Si presume che le pratiche conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle prescrizioni di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell', paragrafo 2, primo comma, lettera a).
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