Art. 21 · Coordinamento transfrontaliero in relazione alla qualità del gas nel sistema del gas naturale

Art. 21

Coordinamento transfrontaliero in relazione alla qualità del gas nel sistema del gas naturale

In vigore dal 13 giu 2024
Coordinamento transfrontaliero in relazione alla qualità del gas nel sistema del gas naturale 1.   I gestori dei sistemi di trasporto cooperano per evitare restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze nella qualità del gas presso i punti di interconnessione tra Stati membri. Nell'ambito di tale cooperazione, i gestori dei sistemi di trasporto tengono conto delle caratteristiche degli impianti dei clienti finali del gas naturale. Il presente articolo non si applica alle miscele di idrogeno se il tenore di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale supera il 2 % in volume. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le specifiche tecniche divergenti, compresi parametri di qualità del gas quali il tenore di ossigeno e la miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale, non siano utilizzate per limitare i flussi transfrontalieri di gas naturale. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché le miscele di idrogeno nel sistema del gas naturale siano allineate alle specifiche tecniche accettabili per i clienti. 3.   Qualora i gestori dei sistemi di trasporto interessati non possano evitare una restrizione ai flussi transfrontalieri dovuta a differenze di qualità del gas nelle loro operazioni standard, ne informano senza ritardo le autorità di regolazione interessate. Le informazioni comprendono una descrizione delle misure già adottate dai gestori dei sistemi di trasporto e le motivazioni che le giustificano. 4.   Le autorità di regolazione interessate concordano, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, se riconoscere la restrizione. 5.   Per quanto riguarda le restrizioni ai flussi transfrontalieri causate da differenze nella miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale e riconosciute a norma del paragrafo 4, i gestori dei sistemi di trasporto accettano i flussi di gas naturale con un contenuto di idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri nel sistema del gas naturale, fatti salvi i paragrafi da 6 a 13 e dopo il completamento della procedura ivi stabilita. 6.   Qualora riconoscano la restrizione conformemente al paragrafo 4, le autorità di regolazione interessate chiedono ai gestori dei sistemi di trasporto interessati di eseguire, entro 12 mesi dal riconoscimento delle restrizioni conformemente a tale paragrafo, le azioni seguenti in sequenza: a) cooperare e sviluppare opzioni tecnicamente fattibili, senza modificare le specifiche relative alla qualità del gas, che possono comprendere impegni relativi al flusso e il trattamento del gas naturale, al fine di eliminare la restrizione riconosciuta tenendo conto delle informazioni fornite dai clienti finali direttamente connessi al sistema del gas naturale del gestore del sistema di trasporto interessato o da qualsiasi altro soggetto che possa essere interessato da tale procedura; b) effettuare congiuntamente un'analisi costi-benefici delle opzioni tecnicamente fattibili al fine di definire soluzioni economicamente efficienti che specifichino la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti interessate; c) elaborare una stima del tempo di attuazione per ciascuna opzione potenziale; d) condurre una consultazione pubblica, in particolare dei clienti finali interessati connessi al sistema del gas naturale, sulle soluzioni fattibili individuate e prendere in considerazione i risultati di tale consultazione; e) presentare una proposta congiunta, sulla base dell'analisi costi-benefici e dei risultati della consultazione pubblica, per una soluzione volta a eliminare la restrizione riconosciuta, compreso il calendario per la sua attuazione, alle autorità di regolazione interessate per approvazione e alle altre autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro interessato per informazione. 7.   Se i gestori dei sistemi di trasporto interessati non raggiungono un accordo sulla presentazione di una proposta congiunta a norma del paragrafo 6, lettera e), ciascun gestore del sistema di trasporto lo comunica tempestivamente alla propria autorità di regolazione. 8.   Le autorità di regolazione interessate adottano una decisione congiunta coordinata per eliminare la restrizione riconosciuta, tenendo conto dell'analisi costi-benefici effettuata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati e dei risultati della consultazione pubblica condotta conformemente al paragrafo 6, lettera d), del presente articolo, entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, secondo la procedura di cui all', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942. 9.   In deroga al paragrafo 8, del presente articolo, per le restrizioni ai flussi transfrontalieri causate da differenze nella miscelazione dell'idrogeno nel sistema del gas naturale, le autorità di regolazione interessate possono dichiarare congiuntamente che non occorre intraprendere ulteriori azioni per eliminare tali restrizioni. La decisione congiunta coordinata è adottata entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, secondo la procedura di cui all', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942, e tiene conto dell'analisi costi-benefici e dei risultati della consultazione pubblica condotta a norma del paragrafo 6, lettera d). Le autorità di regolazione interessate riesaminano ogni quattro anni la decisione di mantenere la restrizione riconosciuta a norma del presente paragrafo. 10.   La decisione congiunta coordinata delle autorità di regolazione interessate di cui al paragrafo 8 comprende una decisione sulla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore del sistema di trasporto per l'attuazione della soluzione concordata, nonché sulla loro inclusione nei ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto, tenendo conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali della soluzione negli Stati membri interessati e delle sue conseguenze per le tariffe. 11.   L'ACER può formulare raccomandazioni alle autorità di regolazione sui dettagli delle decisioni di ripartizione dei costi di cui al paragrafo 10. 12.   Qualora le autorità di regolazione interessate non riescano a raggiungere l'accordo di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'ACER decide in merito alla restrizione conformemente all', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942. Se riconosce la restrizione, l'ACER chiede ai gestori dei sistemi di trasporto interessati di eseguire, entro 12 mesi, le azioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo in sequenza. 13.   Qualora le autorità di regolazione interessate non possano adottare la decisione congiunta coordinata di cui ai paragrafi 8 e 10 del presente articolo, l'ACER decide in merito alla soluzione per eliminare la restrizione riconosciuta e all'assegnazione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore del sistema di trasporto per attuare la soluzione concordata o stabilire che non occorre intraprendere ulteriori azioni a norma del paragrafo 9 del presente articolo, conformemente all', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942. L'ACER riesamina ogni quattro anni la decisione di mantenere la restrizione riconosciuta a norma del presente paragrafo. 14.   Ulteriori dettagli necessari per attuare il presente articolo, compresi i dettagli sull'analisi costi-benefici, sono stabiliti in un codice di rete definito a norma dell', paragrafo 2.
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