Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 giu 2024
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«regulatory asset base (RAB)»: gli attivi della rete del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione, del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno utilizzati per fornire servizi di rete regolamentati di cui si tiene conto per calcolare i ricavi dei servizi connessi alla rete;
2)
«trasporto»: il trasporto come definito all', punto 17), della direttiva (UE) 2024/1788;
3)
«contratto di trasporto»: il contratto che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete dell'idrogeno ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione dei servizi di trasporto di gas naturale o idrogeno;
4)
«capacità»: il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità alle disposizioni del contratto di trasporto;
5)
«capacità non usata»: la capacità continua che un utente della rete ha acquisito in base a un contratto di trasporto, ma che tale utente non ha nominato entro la scadenza indicata nel contratto;
6)
«gestione della congestione»: la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;
7)
«mercato secondario»: il mercato della capacità scambiata diversamente che nel mercato primario;
8)
«programma di trasporto» (nomination): la comunicazione da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso, precedente a tale immissione o prelievo;
9)
«nuovo programma di trasporto» (re-nomination): la comunicazione di una dichiarazione corretta, successiva a una dichiarazione;
10)
«integrità del sistema»: la situazione in cui la pressione e la qualità del gas naturale o dell'idrogeno restano entro i limiti minimi e massimi, in modo da garantire il trasporto di gas naturale o idrogeno dal punto di vista tecnico;
11)
«periodo di bilanciamento»: il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale o idrogeno, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente della rete immettendo la stessa quantità di gas naturale o idrogeno conformemente al codice di rete;
12)
«utente della rete»: l'utente della rete come definito all', punto 60), della direttiva (UE) 2024/1788;
13)
«servizi interrompibili»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno, in relazione alla capacità interrompibile;
14)
«capacità interrompibile»: la capacità di trasporto del gas naturale o dell'idrogeno che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;
15)
«servizi a lungo termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno di durata pari o superiore a un anno;
16)
«servizi a breve termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno di durata inferiore a un anno;
17)
«capacità continua»: la capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale e idrogeno contrattualmente garantita come non interrompibile dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno;
18)
«servizi continui»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno in relazione alla capacità continua;
19)
«capacità tecnica»: la capacità continua massima che può essere offerta agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete dell'idrogeno;
20)
«capacità contrattuale»: la capacità assegnata a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;
21)
«capacità disponibile»: la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;
22)
«congestione contrattuale»: la situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica;
23)
«mercato primario»: il mercato della capacità scambiata direttamente dal gestore del sistema di trasporto o, se del caso, dal gestore del sistema di distribuzione, o dal gestore della rete di trasporto dell'idrogeno;
24)
«congestione fisica»: la situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento;
25)
«capacità di un impianto GNL»: la capacità ad un terminale GNL utilizzata per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio provvisorio e il processo di rigassificazione del GNL;
26)
«spazio»: il volume di gas naturale o idrogeno che l'utente di un impianto di stoccaggio ha il diritto di utilizzare per lo stoccaggio del gas naturale o dell'idrogeno;
27)
«erogabilità»: la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di approvvigionarsi in gas naturale o idrogeno dall'impianto di stoccaggio del gas naturale o dall'impianto di stoccaggio dell'idrogeno;
28)
«iniettabilità»: la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di iniettare gas naturale o idrogeno nell'impianto di stoccaggio del gas naturale o nell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno;
29)
«capacità di stoccaggio»: qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità;
30)
«sistema di entrata-uscita»: il sistema di entrata-uscita come definito all', punto 57), della direttiva (UE) 2024/1788;
31)
«zona di bilanciamento»: la zona di bilanciamento come definita all', punto 58), della direttiva (UE) 2024/1788;
32)
«punto di scambio virtuale»: il punto di scambio virtuale come definito all', punto 59), della direttiva (UE) 2024/1788;
33)
«punto di entrata»: il punto di entrata come definito all', punto 61), della direttiva (UE) 2024/1788;
34)
«punto di uscita»: il punto di uscita come definito all', punto 62), della direttiva (UE) 2024/1788;
35)
«capacità subordinata»: la capacità continua che comporta condizioni trasparenti e predefinite per l'accesso al punto di scambio virtuale e da esso o per l'allocabilità limitata;
36)
«allocabilità»: la combinazione discrezionale di qualsiasi capacità di entrata con qualsiasi capacità di uscita o viceversa;
37)
«ricavi consentiti»: la somma dei ricavi relativi ai servizi di trasporto e dei ricavi relativi ai servizi non di trasporto per l'erogazione di servizi da parte del gestore del sistema di trasporto per un periodo di tempo specifico di un determinato periodo di regolamentazione che il gestore del sistema di trasporto è autorizzato ad ottenere nell'ambito di un regime non di price cap e che sono fissati conformemente all', paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2024/1788;
38)
«ricavi previsti»: la somma dei ricavi attesi relativi ai servizi di trasporto calcolati conformemente ai principi di cui all', paragrafo 1, e dei ricavi attesi relativi ai servizi non di trasporto per l'erogazione di servizi da parte del gestore del sistema di trasporto per un periodo di tempo specifico di un determinato periodo di regolamentazione nell'ambito di un regime di price cap;
39)
«nuova infrastruttura»: l'infrastruttura non completata entro il 4 agosto 2003;
40)
«gas naturale»: il gas naturale come definito all', punto 1), della direttiva (UE) 2024/1788;
41)
«gas rinnovabile»: il gas rinnovabile come definito all', punto 2), della direttiva (UE) 2024/1788;
42)
«sistema del gas naturale»: il sistema del gas naturale come definito all', punto 3), della direttiva (UE) 2024/1788;
43)
«sistema dell'idrogeno»: il sistema dell'idrogeno come definito all', punto 4), della direttiva (UE) 2024/1788;
44)
«impianto di stoccaggio dell'idrogeno»: l'impianto di stoccaggio dell'idrogeno come definito all', punto 5), della direttiva (UE) 2024/1788;
45)
«gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno»: il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno come definito all', punto 6), della direttiva (UE) 2024/1788;
46)
«terminale dell'idrogeno»: il terminale dell'idrogeno come definito all', punto 8), della direttiva (UE) 2024/1788;
47)
«gestore del terminale dell'idrogeno»: il gestore del terminale dell'idrogeno come definito all', punto 9), della direttiva (UE) 2024/1788;
48)
«qualità dell'idrogeno»: la qualità dell'idrogeno come definita all', punto 10), della direttiva (UE) 2024/1788;
49)
«idrogeno a basse emissioni di carbonio»: l'idrogeno a basse emissioni di carbonio come definito all', punto 11), della direttiva (UE) 2024/1788;
50)
«gas a basse emissioni di carbonio»: il gas a basse emissioni di carbonio come definito all', punto 12), della direttiva (UE) 2024/1788;
51)
«gestore del sistema di trasporto»: il gestore del sistema di trasporto come definito all', punto 18), della direttiva (UE) 2024/1788;
52)
«rete di gasdotti a monte»: la rete di gasdotti a monte come definita all', punto 16), della direttiva (UE) 2024/1788;
53)
«distribuzione»: la distribuzione come definita all', punto 19), della direttiva (UE) 2024/1788;
54)
«gestore del sistema di distribuzione»: il gestore del sistema di distribuzione come definito all', punto 20), della direttiva (UE) 2024/1788;
55)
«rete dell'idrogeno»: la rete dell'idrogeno come definita all', punto 21), della direttiva (UE) 2024/1788;
56)
«trasporto dell'idrogeno»: il trasporto dell'idrogeno come definito all', punto 22), della direttiva (UE) 2024/1788;
57)
«rete di trasporto dell'idrogeno»: la rete di trasporto dell'idrogeno come definita all', punto 23), della direttiva (UE) 2024/1788;
58)
«rete di distribuzione dell'idrogeno»: la rete di distribuzione dell'idrogeno come definita all', punto 24), della direttiva (UE) 2024/1788;
59)
«gestore della rete dell'idrogeno»: il gestore della rete dell'idrogeno come definito all', punto 25), della direttiva (UE) 2024/1788;
60)
«gestore della rete di trasporto dell'idrogeno»: il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno come definito all', punto 26), della direttiva (UE) 2024/1788;
61)
«gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno»: il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno come definito all', punto 27), della direttiva (UE) 2024/1788;
62)
«fornitura»: la fornitura come definita all', punto 28), della direttiva (UE) 2024/1788;
63)
«impianto di stoccaggio del gas naturale»: l'impianto di stoccaggio del gas naturale come definito all', punto 31), della direttiva (UE) 2024/1788;
64)
«gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale»: il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale come definito all', punto 32), della direttiva (UE) 2024/1788;
65)
«impianto GNL»: l'impianto GNL come definito all', punto 33), della direttiva (UE) 2024/1788;
66)
«gestore del sistema GNL»: il gestore del sistema GNL come definito all', punto 34), della direttiva (UE) 2024/1788;
67)
«sistema»: il sistema come definito all', punto 35), della direttiva (UE) 2024/1788;
68)
«servizi ausiliari»: i servizi ausiliari come definiti all', punto 36), della direttiva (UE) 2024/1788;
69)
«interconnettore»: l'interconnettore come definito all', punto 39), della direttiva (UE) 2024/1788;
70)
«interconnettore di idrogeno»: l'interconnettore di idrogeno come definito all', punto 40), della direttiva (UE) 2024/1788;
71)
«utente del sistema»: l'utente del sistema come definito all', punto 46), della direttiva (UE) 2024/1788;
72)
«cliente»: il cliente come definito all', punto 47), della direttiva (UE) 2024/1788;
73)
«cliente finale»: il cliente finale come definito all', punto 50), della direttiva (UE) 2024/1788;
74)
«cliente grossista»: il cliente grossista come definito all', punto 51), della direttiva (UE) 2024/1788;
75)
«controllo»: il controllo come definito all', punto 55), della direttiva (UE) 2024/1788;
76)
«contratto a lungo termine»: il contratto a lungo termine come definito all', punto 56), della direttiva (UE) 2024/1788;
77)
«punto di interconnessione»: il punto di interconnessione come definito all', punto 63), della direttiva (UE) 2024/1788;
78)
«punto di interconnessione virtuale»: il punto di interconnessione virtuale come definito all', punto 64), della direttiva (UE) 2024/1788;
79)
«partecipante al mercato»: il partecipante al mercato come definito all', punto 65), della direttiva (UE) 2024/1788;
80)
«interoperabilità»: l'interoperabilità come definita all', punto 71), della direttiva (UE) 2024/1788;
81)
«efficienza energetica al primo posto»: l'efficienza energetica al primo posto come definita all', punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (37);
82)
«riconversione»: la riconversione come definita all', punto 18), del regolamento (UE) 2022/869.
83)
«impresa verticalmente integrata»: l'impresa verticalmente integrata come definita all', punto 43), della direttiva (UE) 2024/1788.
2. Le definizioni di cui al paragrafo 1, punti da 4) a 24), che riguardano il trasporto si applicano per analogia agli impianti di stoccaggio e di GNL.
Storico versioni
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