Art. 19 · Ricavi dei gestori del sistema di trasporto

Art. 19

Ricavi dei gestori del sistema di trasporto

In vigore dal 13 giu 2024
Ricavi dei gestori del sistema di trasporto 1.   A decorrere dal 5 agosto 2025, l'autorità di regolazione competente garantisce la trasparenza delle metodologie, dei parametri e dei valori utilizzati per determinare i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto. L'autorità di regolazione pubblica le informazioni di cui all'allegato I o ne richiede la pubblicazione da parte del pertinente gestore del sistema di trasporto, fatta salva la protezione dei dati che l'autorità di regolazione competente considera commercialmente sensibili. Tali informazioni sono rese disponibili in un formato liberamente accessibile, scaricabile e non modificabile (in sola lettura) e, per quanto possibile, in una o più lingue comunemente comprese. 2.   I costi del gestore del sistema di trasporto sono soggetti a un confronto dell'efficienza tra i gestori dei sistemi di trasporto. L'ACER effettua tale confronto dell'efficienza. Entro il 5 agosto 2027 e successivamente ogni quattro anni, l'ACER pubblica uno studio che mette a confronto l'efficienza dei costi dei gestori dei sistemi di trasporto, fatta salva la protezione dei dati che l'ACER considera commercialmente sensibili. Le autorità di regolazione competenti e i gestori dei sistemi di trasporto forniscono all'ACER tutti i dati necessari per tale confronto. Nel fissare periodicamente i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto le autorità di regolazione competenti tengono conto di tale confronto e delle circostanze nazionali. 3.   Le autorità di regolazione competenti valutano l'evoluzione a lungo termine delle tariffe di trasporto sulla base delle variazioni previste dei relativi ricavi consentiti e previsti e della domanda di gas naturale nel pertinente periodo di regolamentazione e, se possibile, fino al 2050. Per condurre tale valutazione l'autorità di regolazione include le informazioni relative alla strategia descritta nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e agli scenari su cui si fonda il piano decennale di sviluppo della rete, elaborato a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1788.
Storico versioni

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