Art. 18 · Sconti tariffari per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio

Art. 18

Sconti tariffari per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio

In vigore dal 13 giu 2024
Sconti tariffari per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio 1.   Nel fissare le tariffe, si applica uno sconto per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio: a) ai punti di entrata da impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio; b) alle tariffe di trasporto basate sulla capacità nei punti di entrata e di uscita degli impianti di stoccaggio del gas naturale, a meno che l'impianto di stoccaggio sia collegato a più reti di trasporto o di distribuzione e sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione. Lo sconto di cui al primo comma, lettera a), è fissato al 100 % per le pertinenti tariffe basate sulla capacità, al fine di aumentare l'immissione di gas rinnovabile, e al 75 % per il gas a basse emissioni di carbonio. Lo sconto di cui al primo comma, lettera b), è fissato al 100 % negli Stati membri in cui il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio sono stati immessi per la prima volta nel sistema. 2.   Maggiori dettagli sugli sconti concessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo possono essere stabiliti nel codice di rete relativo alle strutture tariffarie di cui all', paragrafo 2, primo comma, lettera d). 3.   Entro il 5 agosto 2029 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina i livelli di sconto di cui ai paragrafi 1 e 4. La Commissione pubblica una relazione che fornisce una panoramica dell'attuazione degli sconti e valuta se il livello di tali sconti sia ancora adeguato alla luce degli ultimi sviluppi del mercato. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare il presente regolamento aggiornando i livelli di sconto di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo. 4.   A decorrere dal 5 agosto 2025, gli utenti della rete ottengono uno sconto del 100 % sulla tariffa basata sulla capacità dal gestore del sistema di trasporto nei punti di interconnessione tra gli Stati membri per il gas rinnovabile e del 75 % per il gas a basse emissioni di carbonio, dopo aver fornito al gestore del sistema di trasporto interessato una prova della sostenibilità, basata su un certificato di sostenibilità valido ottenuto per il gas rinnovabile a norma degli della direttiva (UE) 2018/2001 e registrato nella banca dati dell'Unione di cui all'articolo 31 bis di tale direttiva, e per il gas a basse emissioni di carbonio sulla base di un certificato ottenuto a norma dell’ della direttiva (UE) 2024/1788. Per quanto riguarda gli sconti di cui al primo comma: a) i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a offrire lo sconto solo per il percorso più breve possibile in termini di attraversamenti di frontiere tra il luogo in cui la prova specifica della dichiarazione di sostenibilità, sulla base del certificato di cui al primo comma, è stata inizialmente registrata nella banca dati dell'Unione e il luogo in cui è stata annullata in quanto considerata consumata, a condizione che eventuali premi d'asta non siano coperti dallo sconto; b) i gestori dei sistemi di trasporto forniscono alla pertinente autorità di regolazione informazioni sui volumi effettivi e previsti di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio e sull'effetto dell'applicazione dello sconto tariffario sui loro ricavie le autorità di regolazione monitorano e valutano l'impatto dello sconto sulla stabilità tariffaria; c) una volta che i ricavi del gestore del sistema di trasporto derivanti da tali tariffe specifiche sono ridotti del 10 % a seguito dell'applicazione dello sconto, i gestori dei sistemi di trasporto interessati e tutti i gestori dei sistemi di trasporto limitrofi negoziano un meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto; d) ulteriori dettagli necessari per applicare lo sconto per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio, come il calcolo della capacità ammissibile per la quale si applica lo sconto e i processi necessari, sono fissati in un codice di rete definito a norma dell'. I gestori dei sistemi di trasporto interessati stabiliscono un meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto entro tre anni dalla riduzione del 10 % dei loro ricavi derivanti dalle tariffe specifiche di cui al secondo comma, lettera c), del presente paragrafo. Se entro tale termine non è raggiunto alcun accordo, le autorità di regolazione interessate decidono congiuntamente in merito a un adeguato meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto entro due ulteriori anni. In mancanza di accordo tra le autorità di regolazione, si applica l' del regolamento (UE) 2019/942. Se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro due anni, o su loro richiesta congiunta, l'ACER adotta una decisione individuale, conformemente all', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, le autorità di regolazione possono decidere di non applicare sconti o di stabilire sconti inferiori a quelli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, a condizione che tale deroga sia in linea con i principi tariffari generali di cui all' e, in particolare, con il principio della rappresentatività dei costi, se è soddisfatto uno dei criteri seguenti: a) la deroga è necessaria per il funzionamento efficiente del sistema di trasporto, per garantire un quadro finanziario stabile per gli investimenti esistenti o evitare indebite sovvenzioni incrociate, distorsioni degli scambi transfrontalieri o un meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto inefficace; b) l'applicazione di sconti di cui ai paragrafi 1 e 4 non sono necessari a causa del grado di avanzamento della diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nello Stato membro interessato o dell'esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per incrementare l'uso del gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di carbonio.
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