Art. 17 · Tariffe per l'accesso alle reti

Art. 17

Tariffe per l'accesso alle reti

In vigore dal 13 giu 2024
Tariffe per l'accesso alle reti 1.   Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolazione a norma dell', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788, nonché le tariffe pubblicate a norma dell', paragrafo 1, di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio. Le tariffe possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste, purché tali procedure e gli introiti che ne derivano siano approvati dall'autorità di regolazione. Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, facilitano lo scambio efficiente di gas naturale e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto. Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono non discriminatorie e sono determinate in modo distinto per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I meccanismi di assegnazione dei costi e la metodologia per la fissazione dei tassi riguardanti i punti d'entrata e d'uscita sono approvati dalle autorità di regolazione. Le autorità di regolazione assicurano che le tariffe non siano calcolate sulla base dei flussi contrattuali. 2.   Le tariffe di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato né falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. Qualora, fatto salvo l', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788, le differenze nelle strutture tariffarie ostacolino gli scambi tra i sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di trasporto provvedono attivamente, in cooperazione con le competenti autorità nazionali, alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito. 3.   Fino al 31 dicembre 2025, l'autorità di regolazione può applicare uno sconto fino al 100 % alle tariffe di trasporto e distribuzione basate sulla capacità applicate ai punti di entrata da e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas naturale e ai punti di entrata dagli impianti di GNL, salvo se e nella misura in cui un tale impianto di stoccaggio connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione. A decorrere dal 1o gennaio 2026 l'autorità di regolazione può applicare uno sconto fino al 100 % alle tariffe di trasporto e distribuzione basate sulla capacità ai punti di entrata da e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas naturale e ai punti di entrata dagli impianti di GNL al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento. L'autorità di regolazione riesamina tale sconto tariffario e il suo contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento durante ogni periodo di regolamentazione, nel quadro delle consultazioni periodiche effettuate a norma del codice di rete adottato in conformità dell', paragrafo 2, primo comma, lettera d). 4.   Le autorità di regolazione possono fondere sistemi di entrata-uscita adiacenti al fine di consentire un'integrazione regionale totale o parziale in cui si possano sopprimere le tariffe ai punti di interconnessione tra i sistemi di entrata-uscita interessati. A seguito delle consultazioni pubbliche condotte dalle autorità di regolazione o dai gestori dei sistemi di trasporto, le autorità di regolazione possono approvare una tariffa comune e un meccanismo di compensazione efficace fra gestori dei sistemi di trasporto per la ridistribuzione dei costi derivanti dalla soppressione dei punti di interconnessione. 5.   Gli Stati membri con più di un sistema di entrata-uscita interconnesso, o più di un gestore di rete all'interno di un sistema di entrata-uscita, possono applicare una tariffa di rete uniforme al fine di creare condizioni di parità per gli utenti della rete, a condizione che sia stato approvato un piano della rete e che sia attuato un meccanismo di compensazione tra gli operatori di rete.
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