Art. 16 · Cooperazione dei gestori del sistema di trasporto

Art. 16

Cooperazione dei gestori del sistema di trasporto

In vigore dal 13 giu 2024
Cooperazione dei gestori del sistema di trasporto 1.   I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con altri gestori delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti al fine di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori dei sistemi di trasporto in altre aree. 2.   I gestori dei sistemi di trasporto cooperano tra loro e con altri gestori delle infrastrutture al fine di massimizzare la capacità tecnica all'interno del sistema di entrata-uscita e di ridurre al minimo, per quanto possibile, il consumo di energia per la gestione del sistema del gas naturale.
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