Art. 15 · Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale

Art. 15

Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale

In vigore dal 13 giu 2024
Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale, compreso qualsiasi gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale controllato da un gestore del sistema di trasporto, sia certificato conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo, o dall'autorità di regolazione o da un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1938 (in entrambi i casi «autorità di certificazione»). Il presente articolo si applica anche ai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale controllati dai gestori dei sistemi di trasporto certificati a norma della direttiva 2009/73/CE o (UE) 2024/1788. 2.   Entro il 1o febbraio 2023 o entro 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 9, l'autorità di certificazione emette un progetto di decisione sulla certificazione in relazione ai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale che gestiscono impianti di stoccaggio sotterraneo del gas naturale la cui capacità sia superiore a 3,5 TWh quando, indipendentemente dal numero di gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale, il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas naturale totali era in media, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022, inferiore al 30 % della loro capacità massima. Per quanto concerne i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale di cui al primo comma, l'autorità di certificazione si adopera al massimo per adottare un progetto di decisione sulla certificazione entro il 1o novembre 2022. Per quanto riguarda i gestori di sistemi di stoccaggio del gas naturale diversi da quelli di cui al primo comma, l'autorità di certificazione adotta un progetto di decisione sulla certificazione entro il 2 gennaio 2024 o entro 18 mesi dalla data di ricevimento di una notifica ai sensi dei paragrafi 8 o 9. 3.   Nel valutare il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, l'autorità di certificazione tiene conto di eventuali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas naturale a livello dell'Unione, nazionale o regionale, nonché dell'attenuazione di tali rischi, derivanti, tra l'altro: a) dalla proprietà, dalla fornitura o da altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale di riempire l'impianto di stoccaggio sotterraneo del gas naturale; b) dai diritti e dagli obblighi dell'Unione in relazione a un paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta questioni di sicurezza dell'approvvigionamento energetico; c) dai diritti e dagli obblighi degli Stati membri interessati nei confronti di uno o più paesi terzi derivanti da accordi conclusi dagli Stati membri interessati con uno o più paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano conformi al diritto dell'Unione; o d) da altri eventuali fatti e circostanze specifici del caso. 4.   Se l'autorità di certificazione giunge alla conclusione che una persona che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro, l'autorità di certificazione rifiuta la certificazione. In alternativa l'autorità di certificazione può scegliere di rilasciare una decisione di certificazione soggetta a condizioni che garantiscano una sufficiente attenuazione dei rischi che potrebbero incidere negativamente sul riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas naturale, a condizione che la praticabilità delle condizioni possa essere pienamente garantita da un'attuazione e un monitoraggio efficaci. Tali condizioni possono comprendere, in particolare, l'obbligo per il proprietario del sistema di stoccaggio o il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio. 5.   Qualora l'autorità di certificazione giunga alla conclusione che i rischi per l'approvvigionamento di gas naturale non possono essere attenuati dalle condizioni di cui al paragrafo 4, anche imponendo al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio del gas naturale, e pertanto rifiuti la certificazione, essa: a) impone al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o a qualsiasi persona che ritiene possa compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro di cedere la partecipazione o i diritti che detengono sulla proprietà del sistema di stoccaggio del gas naturale o sulla proprietà del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale, e di fissare un termine per tale cessione; b) dispone, se del caso, misure provvisorie per garantire che tale persona non possa esercitare alcun controllo o diritto sul proprietario o sul gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale fino alla cessione della partecipazione o dei diritti; e c) dispone le opportune misure compensative in conformità del diritto nazionale. 6.   L'autorità di certificazione notifica senza ritardo alla Commissione il proprio progetto di decisione sulla certificazione, unitamente a tutte le opportune informazioni in merito. La Commissione trasmette un parere sul progetto di decisione sulla certificazione all'autorità di certificazione entro 25 giorni lavorativi da detta notificazione. L'autorità di certificazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. 7.   L'autorità di certificazione adotta la propria decisione sulla certificazione entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione. 8.   Prima dell'entrata in funzione di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas naturale di nuova costruzione, il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale è certificato conformemente ai paragrafi da 1 a 7. Il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale notifica all'autorità di certificazione l'intenzione di mettere in funzione l'impianto di stoccaggio del gas naturale. 9.   I gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale notificano all'autorità di certificazione pertinente qualsiasi operazione pianificata che richieda un riesame della loro conformità alle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4. 10.   Le autorità di certificazione monitorano costantemente i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4. Esse avviano nuovamente una procedura di certificazione per riesaminare la conformità in una qualsiasi delle circostanze seguenti: a) quando ricevono notifica dal gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale a norma del paragrafo 8 o 9; b) di propria iniziativa, se sono a conoscenza del fatto che una modifica prevista dei diritti o dell'influenza su un gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale potrebbe comportare la non conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3; c) su richiesta motivata della Commissione. 11.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la continuità operativa degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas naturale sui loro rispettivi territori. Tali impianti di stoccaggio sotterraneo del gas naturale possono cessare l'operatività solo nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti tecnici e di sicurezza o qualora l'autorità di certificazione, dopo aver condotto una valutazione e aver tenuto conto di un parere della Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSO per il gas), giunga alla conclusione che tale cessazione non minerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale a livello dell'Unione o a livello nazionale. Se la cessazione delle operazioni non è consentita, sono eventualmente adottate adeguate misure compensative. 12.   La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del presente articolo. 13.   Il presente articolo non si applica alle parti degli impianti di GNL che sono utilizzate per lo stoccaggio.
Storico versioni

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