Art. 13 · Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio

Art. 13

Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio

In vigore dal 13 giu 2024
Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio 1.   Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone. Le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato. 2.   Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare misure correttive in tempo utile, il gestore dei sistemi di trasporto fornisce, in linea, informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete. Le informazioni fornite riflettono il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto e il periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio. Nessun corrispettivo è riscosso per la comunicazione delle informazioni a norma del presente paragrafo. 3.   Nella misura del possibile, gli oneri di sbilanciamento rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas naturale. Essi evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti. Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilanciamento e i valori definitivi sono resi pubblici dalle autorità di regolazione o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi. 4.   Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare i regimi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas naturale che avvengono al punto di scambio virtuale.
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