Art. 5 · Compiti delle autorità competenti

Art. 5

Compiti delle autorità competenti

In vigore dal 13 giu 2024
Compiti delle autorità competenti 1.   Nell'eseguire i loro compiti le autorità competenti adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento. 2.   I gestori, le imprese, i gestori di miniere e gli importatori forniscono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire o agevolare l'esecuzione dei compiti cui sono tenute a norma del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la presentazione di documentazione o registri, l'accesso al sito, e, qualora il sito si trovi offshore, il trasporto da e verso il sito. 3.   Le autorità competenti cooperano tra loro e con la Commissione e possono cooperare con le autorità dei paesi terzi per assicurare il rispetto del presente regolamento. La Commissione istituisce una rete di autorità competenti per promuovere la cooperazione, definendo le modalità necessarie per lo scambio di informazioni, relative in particolare a monitoraggio, regolamentazione e conformità, e di migliori pratiche, e per consentire consultazioni. I punti di contatto istituiti in seno alle autorità competenti sostengono tali attività. 4.   Se le comunicazioni devono essere rese pubbliche ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti le mettono a disposizione del pubblico gratuitamente, su un sito web apposito e in un formato liberamente accessibile, scaricabile e leggibile meccanicamente. Se alcune informazioni sono state omesse per uno o più motivi di cui all' della direttiva 2003/4/CE o, se del caso, ai sensi del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, le autorità competenti indicano il tipo di informazioni che sono state omesse e le ragioni dell'omissione.
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