Art. 30 · Banca dati per la trasparenza sul metano e profili di prestazione in materia di metano

Art. 30

Banca dati per la trasparenza sul metano e profili di prestazione in materia di metano

In vigore dal 13 giu 2024
Banca dati per la trasparenza sul metano e profili di prestazione in materia di metano 1.   Entro il 5 febbraio 2026 la Commissione istituisce e mantiene una banca dati per la trasparenza sul metano, comprese informazioni pertinenti sulle imprese, sugli importatori e sui volumi di petrolio greggio, gas naturale e carbone degli Stati membri e dei paesi terzi immessi sul mercato dell'Unione, in particolare le informazioni presentatele in applicazione dell', paragrafo 8, dell', paragrafo 10, dell', paragrafo 7, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 8, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 3. 2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la banca dati contiene almeno le informazioni seguenti: a) l'elenco dei paesi terzi nei quali il petrolio greggio, il gas naturale o il carbone è prodotto e dai quali è esportato verso l'Unione; b) per ciascuno Stato membro o ciascun paese terzo di cui alla lettera a), le seguenti informazioni: i) se vi vigono misure di regolamentazione obbligatorie sulle emissioni di metano del settore dell'energia, riguardanti le misure previste dal presente regolamento in materia di misurazione, comunicazione, verifica e mitigazione delle emissioni di metano del settore dell'energia, in particolare le restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia; ii) se ha firmato l'accordo di Parigi adottato nel quadro della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e se ha aderito all'impegno mondiale sul metano; iii) se presenta relazioni sugli inventari nazionali in conformità delle prescrizioni dell'UNFCCC, se del caso; iv) se le relazioni sugli inventari nazionali presentate a norma dell'UNFCCC includono una comunicazione di livello 3 delle emissioni di metano del settore dell'energia, ove applicabile, e specificano le categorie delle emissioni di metano comunicate a livello 3; v) la quantità di emissioni di metano del settore dell'energia specificate nelle relazioni sugli inventari nazionali presentate ai sensi dell'UNFCCC, se applicabile, e se tali dati sono stati sottoposti a verifica indipendente; vi) se disponibili, collegamenti elettronici a fonti nazionali di dati con informazioni sulle emissioni di metano del settore dell'energia; c) per ciascuno Stato membro un elenco di importatori che immettono petrolio greggio, gas naturale o carbone sul mercato dell'Unione; d) per ciascun paese terzo di cui alla lettera a), le seguenti informazioni: i) un elenco dei produttori o degli esportatori verso l'Unione di petrolio greggio, gas naturale o carbone, a seconda dei casi, con l'indicazione della loro eventuale partecipazione a iniziative globali di riduzione delle emissioni di metano, quali l'OGMP e l'iniziativa «Zero Routine Flaring» (zero combustione in torcia di routine); ii) valori indicativi di stima delle emissioni di metano connesse al trasporto di petrolio greggio, gas naturale e carbone. La banca dati per la trasparenza sul metano funge da strumento informativo disponibile pubblicamente a titolo gratuito. La banca dati per la trasparenza sul metano indica se la qualità e l'affidabilità delle informazioni trasmesse sono state verificate da terzi indipendenti. 3.   Entro il 5 agosto 2026, sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati per la trasparenza sul metano, la Commissione pubblica i profili di prestazione in materia di metano degli Stati membri e dei produttori o importatori dell'Unione, a seconda dei casi, che immettono petrolio greggio, gas naturale o carbone sul mercato dell'Unione, come anche dei paesi terzi da cui l'Unione importa petrolio greggio, gas naturale o carbone e dei produttori o esportatori di paesi terzi che li forniscono all'Unione. 4.   I profili di prestazione in materia di metano pubblicati in conformità del paragrafo 3 sono aggiornati annualmente e contengono, per lo meno e se del caso: a) le emissioni di metano connesse al petrolio greggio, al gas naturale e al carbone immessi sul mercato dell'Unione e una valutazione della qualità dei dati relativi alle emissioni di metano comunicate, compreso il livello della comunicazione del quadro OGMP 2.0, se del caso; b) una valutazione degli sforzi intrapresi per monitorare, comunicare e ridurre le emissioni di metano da parte dei produttori o importatori dell'Unione, come anche dei produttori o esportatori di paesi terzi, che immettono petrolio greggio, gas naturale o carbone sul mercato dell'Unione, anche per regione, se pertinente; c) analisi di eventi di super-emissione verificatisi in Stati membri o in paesi terzi da cui l'Unione importa petrolio greggio, gas naturale o carbone e delle modalità con cui tali eventi sono stati affrontati. 5.   I profili di prestazione in materia di metano pubblicati in conformità del paragrafo 3 sono resi pubblici online a titolo gratuito. 6.   Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva (UE) 2016/943.
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