Art. 28 · Equivalenza delle misure di monitoraggio, comunicazione e verifica

Art. 28

Equivalenza delle misure di monitoraggio, comunicazione e verifica

In vigore dal 13 giu 2024
Equivalenza delle misure di monitoraggio, comunicazione e verifica 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2027 gli importatori dimostrano, e comunicano conformemente all', paragrafo 1, alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti che i contratti conclusi o rinnovati il 4 agosto 2024 o successivamente a tale data per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotti al di fuori dell'Unione riguardano solo petrolio greggio, gas naturale o carbone soggetto a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica applicate al livello del produttore che sono equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento. 2.   Per i contratti conclusi prima del 4 agosto 2024 per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotti al di fuori dell'Unione, gli importatori compiono ogni ragionevole sforzo per esigere che il petrolio greggio, il gas naturale o il carbone sia soggetto a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica applicate al livello del produttore che siano equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento. Tra tali sforzi può figurare la modifica di detti contratti. A decorrere dal 1o gennaio 2027 gli importatori informano annualmente le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti in merito ai risultati di tali sforzi, nel quadro delle informazioni da fornire a norma dell', paragrafo 1, e in caso di mancato adempimento forniscono una valida giustificazione a tali autorità competenti e indicano le azioni intraprese come parte di tali sforzi. 3.   La Commissione formula raccomandazioni contenenti clausole tipo facoltative relative alle informazioni da fornire ai fini dei paragrafi 1 e 2, a uso degli importatori che immettono petrolio greggio, gas naturale e carbone sul mercato dell'Unione nel processo di modifica o rinnovo di contratti esistenti o di sottoscrizione di nuovi contratti per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale e carbone. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri proteggono la riservatezza delle informazioni ricevute dagli importatori a norma del presente articolo, in conformità del diritto dell'Unione. Le autorità competenti trasmettono tali informazioni alla Commissione, che ne protegge la riservatezza, in conformità del diritto dell'Unione. 5.   Ai fini del presente articolo le misure di monitoraggio, comunicazione e verifica sono considerate equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento nei seguenti casi: a) il petrolio greggio, il gas naturale e il carbone sono soggetti a una verifica da parte di un terzo indipendente equivalente a quella stabilita agli , e il produttore stabilito in un paese terzo applica: i) per il petrolio greggio e il gas naturale, misure di monitoraggio e comunicazione che garantiscono la quantificazione delle emissioni di metano equivalenti a quelle stabilite all' o un monitoraggio e una comunicazione di livello 5 nel quadro OGPM 2.0; ii) per il carbone, misure di monitoraggio e comunicazione equivalenti a quelle stabilite all'; o b) il paese terzo ha istituito un quadro normativo in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica almeno equivalente a quello applicato nell'Unione e lo applica ai produttori e agli esportatori stabiliti in tale paese terzo che forniscono petrolio greggio, gas naturale o carbone al mercato dell'Unione; il paese terzo ha dimostrato in particolare che tali obblighi di monitoraggio e comunicazione garantiscono almeno la quantificazione a livello di fonte e di sito e relazioni periodiche equivalenti a quelle stabilite all' per il petrolio greggio e il gas naturale e all' per il carbone e che sono in atto una verifica efficace da parte di un terzo indipendente, equivalente a quella stabilita agli , nonché una vigilanza e un'applicazione efficaci. 6.   Ai fini del paragrafo 5, lettera b), la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, la procedura e i requisiti relativi alle prove che un paese terzo deve fornire per stabilire l'equivalenza. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. La procedura per stabilire l'equivalenza può essere avviata su richiesta di un paese terzo o dalla Commissione. La Commissione dialoga attivamente con tutti i paesi terzi che esportano petrolio greggio, gas naturale o carbone verso il mercato dell'Unione al fine di ottenere il loro accordo per avviare tale procedura, tenendo conto delle quantità importate da tali paesi terzi e del loro potenziale di riduzione delle rispettive emissioni di metano. L'equivalenza è stabilita dalla Commissione, mediante atti di esecuzione per ciascun paese terzo interessato, solo qualora il paese terzo soddisfi tutte le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo e siano fornite tutte le prove richieste. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione si astiene dall'adottare tali atti di esecuzione nel caso in cui la loro adozione eluderebbe le misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 215 TFUE che limitano l'importazione di petrolio greggio, gas naturale o carbone. La Commissione può revocare in qualsiasi momento l'equivalenza mediante un atto di esecuzione qualora il paese terzo, per un periodo di almeno 12 mesi, non soddisfi più, di diritto o di fatto, le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Prima dell'adozione di tale atto di esecuzione la Commissione notifica al paese terzo le sue preoccupazioni dandogli l'opportunità di pronunciarsi in merito. Nel preparare gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, la Commissione ne informa il gruppo di coordinamento per il petrolio istituito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio (28), il gruppo di coordinamento del gas istituito dal regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) e il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica istituito dalla Commissione, nonché altri portatori di interessi pertinenti. Tali atti di esecuzione entrano in vigore non prima di 30 giorni di calendario dalla loro data di adozione. 7.   Gli importatori sono esentati dagli obblighi di comunicazione di cui ai paragrafi 1 e 2 qualora importino petrolio greggio, gas naturale o carbone da un paese terzo per il quale sia stata stabilita l’equivalenza in conformità del paragrafo 6. 8.   Dal 4 agosto 2024, se del caso e fatte salve le procedure applicabili, la Commissione propone e mira a far sottoscrivere all’Unione quadri di cooperazione con i paesi terzi da cui l’Unione importa petrolio greggio, gas naturale o carbone al fine di sostenerli nell’istituzione di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalente a quello istituito dal presente regolamento. La Commissione non raccomanda la sottoscrizione di tali quadri di cooperazione nel caso in cui essi eluderebbero le misure restrittive adottate ai sensi dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente all'importazione di petrolio greggio, gas naturale o carbone.
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