Art. 27
Obblighi applicabili agli importatori
In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi applicabili agli importatori
1. Entro il 5 maggio 2025 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, gli importatori forniscono le informazioni di cui all'allegato IX alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti. Qualora non forniscano, in tutto o in parte, tali informazioni, gli importatori forniscono a dette autorità competenti una valida giustificazione di tale mancanza e specificano le azioni intraprese per ottenere tali informazioni.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare il presente regolamento modificando le informazioni che devono essere richieste agli importatori.
2. Entro il 5 agosto 2025 e successivamente entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni fornite dagli importatori.
La Commissione mette a disposizione tali informazioni conformemente all'.
Storico versioni
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