Art. 25
Monitoraggio e comunicazione
In vigore dal 13 giu 2024
Monitoraggio e comunicazione
1. Entro il 5 agosto 2025 gli Stati membri istituiscono e rendono pubblico un inventario di tutte le miniere di carbone sotterranee chiuse e le miniere di carbone sotterranee abbandonate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione in cui le operazioni sono cessate dopo il 3 agosto 1954, conformemente alla metodologia e includendo almeno gli elementi di cui all'allegato VIII, parte 1.
2. A decorrere dal 5 maggio 2026 le emissioni di metano sono misurate in tutte le miniere di carbone sotterranee chiuse e le miniere di carbone sotterranee abbandonate in cui le operazioni sono cessate dopo il 3 agosto 1954.
Le apparecchiature di misurazione sono installate in tutti gli elementi di cui all'allegato VIII, parte 1, punto 1.5, per i quali, sulla base dell'inventario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono state riscontrate emissioni superiori a 0,5 tonnellate di metano all'anno. Tali apparecchiature di misurazione effettuano misurazioni dirette a livello di fonte o quantificazioni a livello di fonte conformemente alle norme o alle prescrizioni tecniche applicabili stabilite ai sensi dell', almeno con cadenza oraria e di qualità sufficiente a consentire una stima rappresentativa delle emissioni annue di metano presso tutti gli elementi elencati nell'allegato VIII, parte 1, punto 1.5, che sono risultati emettere metano. Fino alla data di applicazione di tali norme o prescrizioni tecniche, i gestori di miniere seguono le pratiche industriali più avanzate e utilizzano le migliori tecnologie disponibili per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano. I gestori di miniere forniscono alle autorità competenti e ai verificatori informazioni sulle norme, comprese le norme europee o altre norme internazionali, sulle prescrizioni tecniche o sulle metodologie utilizzate.
Le apparecchiature di misurazione funzionano per oltre il 90 % del periodo in cui sono utilizzate per monitorare le emissioni di metano, esclusi i tempi di fermo necessari per la ricalibratura e le riparazioni.
3. Se le emissioni annue di metano osservate di uno degli elementi elencati nell'allegato VIII, parte 1, punto 1.5, sono inferiori a 1 tonnellata di metano per sei anni consecutivi nel caso di miniere di carbone sotterranee allagate o per dodici anni consecutivi nel caso di miniere di carbone sotterranee non allagate, per tale elemento specifico non sono effettuati ulteriori monitoraggi e comunicazioni.
4. Su richiesta del responsabile, le autorità competenti possono esentare le miniere di carbone sotterranee chiuse e le miniere di carbone sotterranee abbandonate dagli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente regolamento e all'allegato VIII, parte 1, punto 1.5, se il responsabile dimostra che tali miniere sono completamente allagate da almeno dieci anni prima della data della richiesta.
Tale richiesta è corredata di una relazione del responsabile. Detta relazione dimostra che le condizioni idrogeologiche si sono stabilizzate e che non vi sono quantità rilevanti di emissioni di metano dalla miniera di carbone in questione. Le autorità competenti rendono pubblica la relazione conformemente al diritto nazionale.
5. Se le autorità competenti ricevono prove attendibili di quantità rilevanti di emissioni di metano provenienti da una miniera di carbone sotterranea chiusa o da una miniera di carbone sotterranea abbandonata di cui al paragrafo 4, a tale miniera di carbone si applicano gli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3.
6. Entro il 5 agosto 2026 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, sono presentate alle autorità competenti relazioni contenenti le stime dei dati sulle emissioni annuali di metano a livello di fonte.
Tali relazioni riguardano l'ultimo anno civile disponibile e includono gli elementi di cui all'allegato VIII, parte 2.
Prima di essere presentate alle autorità competenti, le relazioni di cui al presente paragrafo sono valutate da un verificatore e includono una dichiarazione di verifica rilasciata a norma dell'.
7. I gestori di miniere o gli Stati membri sono responsabili del rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo per quanto concerne le miniere di carbone sotterranee chiuse. Gli Stati membri sono responsabili del rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo per quanto concerne le miniere di carbone sotterranee abbandonate. In caso di usi alternativi delle miniere di carbone sotterranee abbandonate, il titolare dell'autorizzazione di cui all', paragrafo 3, è responsabile per il rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.
8. Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo conformemente all', paragrafo 4, entro tre mesi dalla presentazione da parte del responsabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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