Art. 22 · Misure di mitigazione

Art. 22

Misure di mitigazione

In vigore dal 13 giu 2024
Misure di mitigazione 1.   Dal 1o gennaio 2025 sono vietati la combustione in torcia con un livello di efficienza di distruzione e rimozione fin dalla progettazione inferiore al 99 % e il rilascio del metano dai sistemi di drenaggio, fatta eccezione in caso di emergenza o malfunzionamento, o se inevitabile e strettamente necessario a fini di manutenzione, e fatta eccezione per il rilascio conformemente al paragrafo 2. In tali casi i gestori delle stazioni di drenaggio effettuano il rilascio solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all', i gestori delle stazioni di drenaggio dimostrano alle autorità competenti la necessità del rilascio anziché della combustione in torcia. 2.   Dal 1o gennaio 2027 è vietato il rilascio di metano attraverso pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone che emettono più di cinque tonnellate di metano per chilotonnellata di carbone estratto, diverse dalle miniere di carbone coke, eccetto in caso di emergenza. Dal 1o gennaio 2031 è vietato il rilascio di metano attraverso pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone che emettono più di tre tonnellate di metano per chilotonnellata di carbone estratto, diverse dalle miniere di carbone coke, eccetto in caso di emergenza. Tali soglie si applicano per anno, per miniera e per gestore, se un soggetto gestisce varie miniere di carbone. Le misure adottate a norma del presente paragrafo non comportano un deterioramento della sicurezza dei lavoratori. 3.   Entro il 5 agosto 2027 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell' per integrare il presente regolamento stabilendo restrizioni per il rilascio di metano dai pozzi di ventilazione delle miniere di carbone coke. 4.   Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per ridurre le emissioni di metano gli Stati membri possono utilizzare un sistema di incentivi basato su tariffe, oneri o sanzioni quale previsto all', al fine di assicurare che i gestori delle miniere di carbone esistenti rispettino gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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