Art. 20
Monitoraggio e comunicazione
In vigore dal 13 giu 2024
Monitoraggio e comunicazione
1. Per le miniere di carbone sotterranee, i gestori di miniere effettuano misurazioni in continuo dirette a livello di fonte e quantificazioni presso tutti i pozzi di ventilazione dell'aria di scarico. I gestori di miniere comunicano alle autorità competenti le emissioni di metano per pozzo di ventilazione, all'anno, in chilotonnellate di metano, utilizzando apparecchiature e metodologie che consentono un'accuratezza della misurazione con una tolleranza di 0,5 kt/anno di metano o del 5 % del quantitativo segnalato, se tale valore è inferiore.
2. I gestori delle stazioni di drenaggio effettuano misurazioni in continuo dirette a livello di fonte e quantificazioni delle emissioni totali di metano rilasciato e bruciato in torcia, indipendentemente dai motivi del rilascio e della combustione in torcia.
3. Per le miniere di carbone a cielo aperto, i gestori di miniere utilizzano fattori di emissione di metano da miniere di carbone specifici del giacimento per quantificare le emissioni di metano risultanti dalle operazioni di estrazione. I gestori di miniere stabiliscono tali fattori di emissione su base trimestrale, conformemente a norme scientifiche adeguate e tenendo conto delle emissioni di metano dagli strati circostanti.
4. Le misurazioni e le quantificazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono effettuate conformemente alle norme o prescrizioni tecniche applicabili di cui all'. Fino alla data di applicazione di tali norme o prescrizioni tecniche, i gestori di miniere seguono le pratiche industriali più avanzate e utilizzano le migliori tecnologie disponibili per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano. I gestori di miniere forniscono alle autorità competenti e ai verificatori informazioni sulle norme, comprese le norme internazionali, o sulle metodologie utilizzate.
Per quanto concerne le misurazioni in continuo dirette a livello di fonte e la quantificazione di cui ai paragrafi 1 e 2, se parte dell'apparecchiatura di misurazione non funziona per un determinato periodo, le letture effettuate nel periodo in cui l'apparecchiatura funzionava possono essere utilizzate per stimare i dati su base pro rata per il periodo in cui l'apparecchiatura non funzionava.
L'apparecchiatura utilizzata per le misurazioni in continuo dirette a livello di fonte e la quantificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 funziona per oltre il 90 % del periodo in cui è usata per monitorare le emissioni di metano, esclusi i tempi di fermo necessari per la ricalibratura e le riparazioni.
5. Se del caso, i gestori di miniere stimano le emissioni di metano risultanti dall'estrazione di carbone utilizzando fattori di emissione dell'attività carbonifera aggiornati annualmente, sulla base di campioni di carbone specifici del giacimento e in conformità di norme scientifiche adeguate.
6. Entro il 5 agosto 2025 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, i gestori di miniere e i gestori di stazioni di drenaggio presentano alle autorità competenti una relazione contenente dati sulle emissioni annuali di metano a livello di fonte in conformità del presente articolo.
Tale relazione riguarda l'ultimo anno civile disponibile e include gli elementi di cui all'allegato VI, parte 1, per le miniere di carbone sotterranee attive, all'allegato VI, parte 2, per le miniere di carbone a cielo aperto attive e all'allegato VI, parte 3, per le stazioni di drenaggio.
Prima di presentarle alle autorità competenti, i gestori di miniere e i gestori di stazioni di drenaggio si assicurano che le relazioni di cui al presente paragrafo siano valutate da un verificatore e includano una dichiarazione di verifica rilasciata a norma dell'.
7. Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo conformemente all', paragrafo 4, entro tre mesi dalla presentazione da parte dei gestori di miniere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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