Art. 18 · Pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati

Art. 18

Pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati

In vigore dal 13 giu 2024
Pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati 1.   Entro il 5 agosto 2025 gli Stati membri redigono e rendono pubblico un inventario di tutti i pozzi inattivi, i pozzi tappati temporaneamente e i pozzi tappati permanentemente e abbandonati situati nel loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione che sono registrati o sulla cui ubicazione esistono informazioni o prove o la cui ubicazione può essere individuata con un ragionevole sforzo. Tale inventario include almeno gli elementi di cui all'allegato V, parte 1. Gli Stati membri mantengono e tengono aggiornato tale inventario, anche compiendo ogni ragionevole sforzo per localizzare e documentare tutti i pozzi inattivi, i pozzi tappati temporaneamente e i pozzi tappati permanentemente e abbandonati identificati situati nel loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione, sulla base di una valutazione rigorosa che tenga conto dei risultati scientifici più aggiornati e delle migliori tecniche disponibili. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che notificano alla Commissione prove dell'esistenza nel loro territorio o sotto la loro giurisdizione di 40 000 o più pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati registrati, considerati complessivamente, possono adottare un piano per completare l'inventario di cui al paragrafo 1 e quantificare le emissioni di metano o dimostrare che non vi sono emissioni di metano, a seconda dei casi, in relazione a tali pozzi, includendo almeno gli elementi di cui all'allegato V, parte 1, e lo rendono pubblico, a condizione che: a) entro il 5 agosto 2025 almeno il 20 % di detti pozzi sia incluso nell'inventario, dando priorità ai pozzi inattivi e ai pozzi tappati temporaneamente; b) entro il 5 agosto 2026, almeno il 40 % di detti pozzi sia incluso nell'inventario; c) ogni 12 mesi a partire dal 5 agosto 2026, almeno il 15 % di detti pozzi sia incluso nell'inventario; d) tutti i pozzi siano inclusi nell'inventario entro il 5 agosto 2030. Il piano è soggetto all'approvazione delle autorità competenti. 3.   Fatto salvo il paragrafo 4, le relazioni contenenti informazioni relative alla quantificazione delle emissioni di metano e, ove sia presente l'apparecchiatura di monitoraggio della pressione, informazioni relative al monitoraggio della pressione di tutti i pozzi inattivi e i pozzi tappati temporaneamente sono presentate alle autorità competenti entro il 5 maggio 2026 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno. Tali relazioni includono la quantificazione delle emissioni di metano nell'atmosfera e nelle acque e informazioni sul monitoraggio della pressione, se del caso, utilizzando le norme o le prescrizioni tecniche di cui all'. Fino alla data di applicazione di tali norme o prescrizioni tecniche, i gestori e gli Stati membri, a seconda dei casi, seguono le pratiche industriali più avanzate e utilizzano le migliori tecnologie disponibili per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano. Qualora i gestori o gli Stati membri comunichino le emissioni di metano nel quadro di accordi internazionali o regionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte, le relazioni di cui al presente paragrafo possono includere le informazioni comunicate nel quadro di tali accordi. Le relazioni relative ai pozzi inattivi e ai pozzi tappati temporaneamente situati in Stati membri con 40 000 o più pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati, considerati complessivamente, sono presentate entro 12 mesi dall'inclusione di ciascuno dei pozzi nell'inventario e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno. 4.   Qualora le autorità competenti ricevano una quantificazione delle emissioni di metano nonché, ove sia presente l'apparecchiatura di monitoraggio della pressione, dati di monitoraggio della pressione che dimostrano che non vi sono state emissioni di metano da un pozzo onshore tappato temporaneamente negli ultimi cinque anni, il paragrafo 3 cessa di applicarsi a tale pozzo. Qualora le autorità competenti ricevano una quantificazione delle emissioni di metano nonché, ove sia presente l'apparecchiatura di monitoraggio della pressione, dati di monitoraggio della pressione che dimostrano che non vi sono state emissioni di metano da un pozzo offshore inattivo o da un pozzo offshore tappato temporaneamente negli ultimi tre anni, il paragrafo 3 cessa di applicarsi a tale pozzo. 5.   Qualora ricevano prove attendibili di quantità rilevanti di emissioni di metano in un pozzo offshore inattivo o in un pozzo tappato temporaneamente dopo il periodo di cui al paragrafo 4, o in un pozzo tappato permanentemente e abbandonato e qualora tali prove siano state confermate da un terzo indipendente, le autorità competenti decidono in merito all'applicazione a tale pozzo degli obblighi di cui al presente articolo relativi ai pozzi tappati temporaneamente. 6.   Qualora siano rilevate emissioni di metano in pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente o pozzi tappati permanentemente e abbandonati, gli Stati membri o il responsabile a norma del paragrafo 8 adottano tutte le misure necessarie a loro disposizione per bonificare, risanare e tappare permanentemente tali pozzi, a seconda dei casi, ove tecnicamente fattibile e tenendo conto dell'impatto ambientale dei lavori necessari in considerazione della relativa riduzione delle emissioni di metano. 7.   Prima di essere presentate alle autorità competenti, le relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono valutate da un verificatore e includono una dichiarazione di verifica rilasciata a norma dell'. 8.   Gli Stati membri fanno in modo che i gestori adempiano agli obblighi di cui ai paragrafi da 3 a 7 e al paragrafo 9. Qualora un gestore, un proprietario, un licenziatario o una parte altrimenti responsabile del pozzo ai sensi del diritto nazionale fornisca all'autorità competente prove adeguate e affidabili per dimostrare che non dispone dei mezzi finanziari adeguati per adempiere tali obblighi o qualora il responsabile non possa essere identificato, la responsabilità di tali obblighi ricade sullo Stato membro. 9.   Entro il 5 agosto 2026, gli Stati membri o il responsabile a norma del paragrafo 8 elaborano un piano di mitigazione inteso a bonificare, risanare e tappare permanentemente i pozzi inattivi e i pozzi tappati temporaneamente, che includa almeno gli elementi di cui all'allegato V, parte 2, e lo attuano entro 12 mesi dalla data di presentazione della prima relazione di cui al paragrafo 3. In deroga al primo comma, uno Stato membro o il responsabile a norma del paragrafo 8 può dimostrare che l'attuazione di tale piano di mitigazione non è possibile entro il suddetto termine a causa di considerazioni tecniche, amministrative o di sicurezza, può ritardarne l'attuazione. Il piano di mitigazione comprende tutte le prove necessarie a giustificare tale decisione. In tali casi, l'attuazione è effettuata quanto prima garantendo che la data di conclusione delle azioni di mitigazione per ciascun pozzo non superi i tre anni dalla presentazione della prima relazione di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti possono imporre al responsabile di modificare il piano di mitigazione tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento. Gli Stati membri o il responsabile a norma del paragrafo 8 aggiornano periodicamente il piano di mitigazione, in linea con l'inventario di cui al paragrafo 1, con le relazioni di cui al paragrafo 3 e con le eventuali modifiche o nuove informazioni da esso derivate, nonché sulla base di una solida valutazione che tenga conto dei risultati scientifici più aggiornati e delle migliori tecniche disponibili. I piani di mitigazione sono basati sull'inventario di cui al paragrafo 1 e sulle relazioni di cui al paragrafo 3 per stabilire la priorità delle attività, tra le quali: a) bonifica e risanamento dei pozzi e posa di tappi permanenti; b) risanamento delle strade di accesso corrispondenti o della superficie sommersa circostante, a seconda dei casi; c) ripristino di terreni, acque, fondali marini e habitat interessati dai pozzi e dalle operazioni precedenti; d) monitoraggio per garantire che i pozzi tappati non siano una fonte di emissioni di metano conformemente al presente articolo. 10.   Le autorità competenti riesaminano le relazioni e i piani di mitigazione di cui al presente articolo e li mettono a disposizione del pubblico e della Commissione conformemente all', paragrafo 4, entro tre mesi dalla loro presentazione da parte di un gestore o dal completamento di un piano di mitigazione da parte di uno Stato membro. 11.   Fatte salve le direttive 2008/56/CE e 2013/30/UE, le autorità competenti possono decidere di esentare dalle prescrizioni di cui al presente articolo, paragrafo 3 o 9, i pozzi offshore petroliferi e di gas situati a una profondità dell'acqua superiore a 700 metri, se possono essere fornite prove solide del fatto che con buona probabilità l'impatto sul clima delle potenziali emissioni di metano da tali componenti sarà trascurabile. 12.   Fatte salve le direttive 2008/56/CE e 2013/30/UE e previa approvazione da parte delle autorità competenti, i pozzi offshore tappati temporaneamente e i pozzi tappati permanentemente e abbandonati situati a una profondità dell'acqua compresa tra i 200 e i 700 metri possono essere esentati dalle prescrizioni di cui al paragrafo 3 o 9 del presente articolo se il gestore può dimostrare, facendo riferimento a una valutazione di impatto ambientale condotta prima della perforazione oppure in seguito a incidenti durante le operazioni, che con buona probabilità l'impatto sul clima delle potenziali emissioni di metano da tali pozzi sarà trascurabile.
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