Art. 15
Restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia
In vigore dal 13 giu 2024
Restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia
1. Il rilascio è vietato, fatta eccezione nelle circostanze previste dal presente articolo. La combustione in torcia di routine è vietata.
2. Il rilascio o la combustione in torcia sono consentiti soltanto in caso di emergenza o malfunzionamento.
3. In deroga al paragrafo 2, il rilascio o la combustione in torcia sono consentiti se inevitabili e strettamente necessari e nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'.
Il rilascio e la combustione in torcia sono considerati inevitabili e strettamente necessari nelle seguenti situazioni specifiche, nelle quali il rilascio o la combustione in torcia, a seconda del caso, non possono essere completamente eliminati o sono necessari per motivi di sicurezza:
a)
durante il normale esercizio di dispositivi pneumatici, compressori, serbatoi di stoccaggio a pressione atmosferica, dispositivi di campionamento e misurazione e tenute a gas secco, o altri componenti progettati per il rilascio, a condizione che tali apparecchiature soddisfino le norme o le prescrizioni tecniche di cui all' e siano sottoposte a manutenzione adeguata al fine di ridurre al minimo le perdite di metano;
b)
per estrarre o pulire l'holdup liquido nel pozzo alla pressione atmosferica;
c)
durante la misurazione o il campionamento di un serbatoio di stoccaggio o altro recipiente a bassa pressione, a condizione che il serbatoio o il recipiente soddisfi le norme o le prescrizioni tecniche di cui all';
d)
durante il trasferimento di liquidi da un serbatoio di stoccaggio o da altro recipiente a bassa pressione a un veicolo di trasporto, a condizione che il serbatoio o il recipiente soddisfi le norme o le prescrizioni tecniche di cui all';
e)
durante gli interventi di riparazione e manutenzione, le procedure di collaudo e gli interventi di smantellamento, compreso lo sfiato (blowing down) e la depressurizzazione delle apparecchiature per eseguire gli interventi di riparazione e manutenzione;
f)
durante una prova della testa di tubaggio (bradenhead test);
g)
durante una prova di tenuta del packer;
h)
durante una prova di produzione di durata inferiore a 24 ore;
i)
se il metano non soddisfa le specifiche del collettore, a condizione che il gestore analizzi campioni di metano due volte la settimana per stabilire se le specifiche sono state soddisfatte e, non appena lo sono, instradi il metano in un collettore;
j)
durante la messa in servizio di condutture, apparecchiature o impianti, soltanto per il tempo necessario a spurgare la conduttura o l'apparecchiatura dalle impurità che vi si sono introdotte;
k)
durante il piggaggio, il blow-down a fini di riparazione, la dismissione o lo spurgo di una condotta a fini di riparazione o manutenzione, e soltanto se il gas non può essere contenuto o reindirizzato in una parte non interessata della conduttura.
4. Se il rilascio è consentito ai sensi dei paragrafi 2 e 3, i gestori lo effettuano solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile a causa dell'assenza di infiammabilità o dell'incapacità di mantenere la fiamma, rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale o avrebbe un impatto ambientale peggiore in termini di emissioni. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all', i gestori notificano alle autorità competenti la necessità di utilizzare il rilascio anziché la combustione in torcia e trasmettono loro le necessarie prove.
5. Le apparecchiature che effettuano il rilascio sono sostituite da dispositivi alternativi a zero emissioni laddove questi siano disponibili in commercio e soddisfino le norme o le prescrizioni tecniche relative ai componenti progettati per il rilascio di cui all'.
6. In aggiunta alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3, la combustione in torcia è consentita soltanto se la reiniezione, l'uso in loco, lo stoccaggio per un uso successivo o l'invio del metano a un mercato non sono fattibili per ragioni diverse da considerazioni economiche. In tal caso, nel contesto degli obblighi di comunicazione di cui all', i gestori dimostrano alle autorità competenti la necessità di utilizzare la combustione in torcia anziché la reiniezione, l'uso in loco, lo stoccaggio per un uso successivo o l'invio del metano a un mercato.
7. In sede di costruzione, sostituzione o riqualificazione completa di un sito, i gestori installano e utilizzano solo dispositivi pneumatici, compressori, serbatoi di stoccaggio a pressione atmosferica, dispositivi di campionamento e misurazione e tenute a gas secco disponibili in commercio a zero emissioni. In sede di sostituzione o riqualificazione parziale di un sito, i gestori installano e utilizzano in tale parte solo dispositivi pneumatici, compressori, serbatoi di stoccaggio a pressione atmosferica, dispositivi di campionamento e misurazione e tenute a gas secco disponibili in commercio a zero emissioni.
8. I gestori si conformano al presente articolo senza indugio e, in ogni caso, non oltre il 5 febbraio 2026 per i siti esistenti e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in funzione per i nuovi siti. Qualora non siano in grado di conformarsi al presente articolo a causa di un ritardo eccezionale dovuto alla necessità di ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra autorizzazione amministrativa da parte delle autorità competenti o dell'indisponibilità di apparecchiature per il rilascio o la combustione in torcia, i gestori forniscono alle autorità competenti un calendario di attuazione dettagliato. Tale calendario comprende prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo. Le autorità competenti possono richiedere modifiche del calendario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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