Art. 14 · Rilevamento e riparazione delle fuoriuscite

Art. 14

Rilevamento e riparazione delle fuoriuscite

In vigore dal 13 giu 2024
Rilevamento e riparazione delle fuoriuscite 1.   Entro il 5 maggio 2025 per i siti esistenti ed entro 6 mesi dalla data di entrata in funzione per i nuovi siti, i gestori presentano alle autorità competenti un programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite («programma LDAR»). Il programma LDAR comprende una descrizione dettagliata delle indagini e delle attività LDAR, compresi i relativi calendari, da effettuare in conformità del presente articolo, dell'allegato I, parti 1e 2, e delle pertinenti norme e prescrizioni tecniche, a seconda dei casi, stabilite a norma dell'. In caso di modifiche al programma LDAR, i gestori presentano quanto prima alle autorità competenti un programma LDAR aggiornato. Fino alla data di applicazione delle norme o prescrizioni tecniche stabilite a norma dell', i gestori seguono le pratiche industriali più avanzate e le migliori tecnologie disponibili in commercio per le indagini LDAR. I gestori forniscono alle autorità competenti e ai verificatori informazioni sulle norme, comprese le norme internazionali, o sulle metodologie utilizzate. Le autorità competenti possono imporre al gestore di modificare il programma LDAR tenendo conto delle prescrizioni del presente regolamento. 2.   I gestori avviano la prima indagine LDAR di tipo 2 di tutti i componenti sotto la loro competenza conformemente al programma LDAR il prima possibile dopo il 4 agosto 2024. In ogni caso, i gestori effettuano la prima indagine LDAR di tipo 2 entro il 5 agosto 2025 per i siti esistenti. Fatte salve le frequenze stabilite nell'allegato I, parte 1, le indagini LDAR di tipo 2 effettuate tra il 3 agosto 2022 e il 4 agosto 2024 possono essere considerate dai gestori come la prima indagine LDAR di tipo 2. Entro nove mesi dalla data di entrata in funzione dei nuovi siti, i gestori effettuano la prima indagine LDAR di tipo 2 di tutti i componenti sotto la loro competenza in conformità del programma LDAR. Dopo aver effettuato la prima indagine LDAR di tipo 2, i gestori effettuano indagini LDAR di tipo 1 e di tipo 2 con le seguenti frequenze: a) per i componenti fuori terra e sotterranei, escluse le reti di distribuzione e di trasporto, conformemente alle frequenze minime di cui all'allegato I, parte 1, punto 1; b) per i componenti delle reti di distribuzione e di trasporto, conformemente alle frequenze minime di cui all'allegato I, parte 1, punto 2; c) per tutti i componenti offshore, conformemente alle frequenze minime di cui all'allegato I, parte 1, punto 3; d) per tutti gli altri componenti, conformemente alle frequenze minime di cui all'allegato I, parte 1, punto 4. 3.   Fatto salvo l'obbligo di effettuare indagini LDAR di tipo 2 in conformità del presente articolo, quando è richiesta un'indagine LDAR di tipo 1 i gestori possono scegliere di effettuare un'indagine LDAR di tipo 2 anziché un'indagine LDAR di tipo 1. 4.   Nell'ambito delle indagini LDAR, i gestori possono utilizzare tecnologie di rilevamento avanzate, a condizione che: a) le autorità competenti ne approvino l’uso nel contesto del programma LDAR; b) la misurazione sia effettuata al livello di ogni singola fonte potenziale di emissione; e c) le tecnologie di rilevamento avanzate rispettino le prescrizioni di cui ai paragrafi 6 e 7 e siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 2. 5.   In deroga al paragrafo 2, quarto comma, del presente articolo, se i gestori che producono o trattano petrolio o gas naturale forniscono prove, sulla base delle misurazioni dei cinque anni precedenti comunicate dai gestori in conformità dell' e valutate da un verificatore, del fatto che meno dell'1 % di tutti i loro componenti e sottocomponenti in ciascun sito presenta fuoriuscite e che le emissioni aggregate di metano associate a tali fuoriuscite rappresentano meno dello 0,08 % del volume totale di gas o dello 0,015 % della massa totale di petrolio trattato o estratto, possono essere effettuate indagini LDAR con frequenze diverse per i componenti nei siti per i quali non sono state individuate fuoriuscite, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti e a condizione che: a) per tutti i componenti nei luoghi di trattamento siano effettuate indagini LDAR di tipo 1 almeno ogni 12 mesi; b) per almeno il 25 % di tutti i componenti nei luoghi di trattamento siano effettuate indagini LDAR di tipo 2 ogni 12 mesi e tutti i componenti siano controllati almeno ogni 48 mesi; c) per tutti i componenti nei luoghi di produzione siano effettuate indagini LDAR di tipo 1 almeno ogni 36 mesi; d) per tutti i componenti nei luoghi di produzione siano effettuate indagini LDAR di tipo 2 almeno ogni 60 mesi. Se, a seguito delle indagini LDAR effettuate conformemente al primo comma del presente paragrafo, l'1 % o più di tutti i componenti e sottocomponenti in ciascun sito presenta fuoriuscite o se le emissioni aggregate di metano associate a tali fuoriuscite rappresentano più dello 0,08 % del volume totale di gas o dello 0,015 % della massa totale di petrolio greggio trattato o estratto, il gestore interessato è soggetto agli obblighi di cui al paragrafo 2 in tale sito. L'autorità competente notifica alla Commissione le deroghe concesse a norma del presente paragrafo ed effettua le ispezioni straordinarie di cui all', paragrafo 4. 6.   Le indagini LDAR sono effettuate con dispositivi di rilevamento che consentono di individuare le fuoriuscite come segue, per ciascun tipo di componente: a) a un livello il più vicino possibile a ogni singola fonte potenziale di emissione per i componenti fuori terra e per i componenti al di sopra del livello del mare; b) in un primo tempo nell'interfaccia tra suolo e atmosfera per i componenti sotterranei e in un secondo tempo, se si rileva una fuoriuscita quale specificata nell’atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 7, il più vicino possibile alla fonte di emissione; c) applicando le migliori tecniche di rilevamento disponibili in commercio per i componenti offshore al di sotto del livello del mare o sotto il fondale marino. 7.   Entro il 5 agosto 2025, la Commissione specifica mediante un atto di esecuzione: a) i limiti di rilevamento minimi e le tecniche di rilevamento da utilizzare per i diversi dispositivi di rilevamento impiegati per soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 8 per tutti i componenti; b) le soglie applicabili alla prima fase delle indagini LDAR da utilizzare per soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 8 per i componenti sotterranei. Tali limiti di rilevamento minimi, tecniche e soglie si basano sulle migliori tecnologie disponibili e sulle migliori tecniche di rilevamento disponibili, tenendo conto dei diversi tipi di componenti e indagini LDAR. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Fino all'adozione di tale atto di esecuzione, al fine di soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 8, i gestori utilizzano le migliori tecnologie disponibili e le migliori tecniche di rilevamento disponibili, conformemente alle specifiche del fabbricante per quanto riguarda il funzionamento e la manutenzione. 8.   I gestori riparano o sostituiscono tutti i componenti in cui è constatata un'emissione di metano pari o superiore ai livelli seguenti a temperatura e pressione standard e utilizzando dispositivi di rilevamento conformemente alle specifiche del fabbricante per quanto riguarda il funzionamento e la manutenzione: a) per le indagini LDAR di tipo 1: 7 000 parti per milione di volume di metano o 17 grammi all'ora di metano; b) per le indagini LDAR di tipo 2: i) 500 parti per milione di volume di metano o 1 grammo all'ora di metano per i componenti fuori terra e per i componenti offshore al di sopra del livello del mare; ii) 1 000 parti per milione di volume di metano o 5 grammi all'ora di metano per la seconda fase delle indagini LDAR dei componenti sotterranei; iii) 7 000 parti per milione di volume di metano o 17 grammi all'ora per i componenti offshore al di sotto del livello del mare o sotto il fondale marino. 9.   La riparazione o la sostituzione dei componenti di cui al paragrafo 8 è fatta immediatamente dopo il rilevamento. Se non può essere effettuata immediatamente dopo il rilevamento, la riparazione è oggetto di un nuovo tentativo il più presto possibile e comunque entro 5 giorni dal rilevamento ed è completata entro 30 giorni dal rilevamento. Se un gestore può dimostrare che la riparazione o la sostituzione non andrebbe a buon fine o non sarebbe possibile entro 5 giorni lavorativi per un primo tentativo o se un gestore esclude la possibilità di una riparazione completa entro 30 giorni a causa di considerazioni tecniche, amministrative o di sicurezza, ne informa le autorità competenti e fornisce loro prove al riguardo insieme a calendari di riparazione e monitoraggio che includano almeno gli elementi di cui all'allegato II non oltre 12 giorni dalla data del rilevamento. Tali calendari di riparazione e monitoraggio includono tutte le prove necessarie a giustificare eventuali ritardi. Essi garantiscono che l'impatto ambientale sia ridotto al minimo, nel rispetto delle pertinenti considerazioni tecniche, amministrative e di sicurezza. Le autorità competenti possono imporre al gestore di modificare i calendari di riparazione e monitoraggio tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento. In ogni caso, la riparazione o la sostituzione è effettuata quanto prima. I gestori si occupano in via prioritaria delle fuoriuscite più grandi. Per le riparazioni o le sostituzioni di cui al presente paragrafo si utilizzano le migliori tecnologie disponibili in commercio in grado di fornire una protezione a lungo termine da fuoriuscite future. Le considerazioni tecniche, amministrative e di sicurezza di cui al presente paragrafo si limitano ai seguenti aspetti: a) sicurezza del personale e delle altre persone nelle vicinanze della fuoriuscita rilevata; b) eventuale impatto negativo sull'ambiente se il gestore può dimostrare che tale impatto sarebbe superiore ai benefici ambientali, ad esempio quando una riparazione potrebbe portare a un livello complessivo di emissioni di metano superiore a quello che si verificherebbe in assenza della riparazione; c) accessibilità di un componente, compresa la manutenzione programmata, gli obblighi relativi alle procedure di autorizzazione o l'autorizzazione amministrativa necessaria; d) indisponibilità dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione del componente o dei componenti di ricambio; e e) significativo deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di gas suscettibile di portare a uno dei livelli di crisi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). 10.   Se sussistono una o più delle condizioni di cui al paragrafo 9, sesto comma, lettere da a) a e), e prima di effettuare la riparazione o la sostituzione è necessario un arresto, i gestori riducono al minimo la fuoriuscita entro 24 ore dal rilevamento e la riparano entro la fine del successivo arresto pianificato o, se più vicino, entro un anno, a meno che si possa ragionevolmente prevedere che una riparazione anticipata comporti una situazione in cui la quantità di metano rilasciata durante le operazioni di riparazione sarebbe con buona probabilità nettamente superiore alla quantità di metano che fuoriuscirebbe in assenza di riparazione, o a meno che si possa ragionevolmente prevedere che l'esecuzione della riparazione anticipata comporti problemi di sicurezza dell'approvvigionamento nei piccoli sistemi connessi quali definiti nella direttiva (UE) 2019/944. Il gestore fornisce senza indugio alle autorità competenti tutte le prove necessarie a giustificare la sua decisione di ritardare la riparazione. La decisione di ritardare la riparazione a causa di considerazioni tecniche, amministrative e di sicurezza è soggetta all'approvazione delle autorità competenti ed è inclusa nei calendari di riparazione e monitoraggio. Le autorità competenti possono imporre al gestore interessato di modificare i calendari di riparazione e monitoraggio tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento. 11.   I gestori istituiscono senza indugio, tengono aggiornato e mettono pienamente a disposizione delle autorità competenti un registro di tutte le decisioni di ritardare la riparazione a norma del presente articolo, comprese tutte le prove necessarie a giustificare ciascuna decisione e i relativi calendari di riparazione e monitoraggio. 12.   Fatto salvo il paragrafo 2, i gestori controllano i componenti in cui è stata constatata un'emissione: a) di livelli di metano pari o superiori alle soglie di cui al paragrafo 8 a temperatura e pressione standard nel corso di una precedente indagine LDAR immediatamente dopo la riparazione effettuata in applicazione del paragrafo 9 e successivamente non oltre 45 giorni dopo, per assicurarsi che la riparazione sia andata a buon fine; e b) di livelli di metano al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 8 a temperatura e pressione standard, non oltre tre mesi dalla data in cui le emissioni sono state rilevate, per verificare almeno una volta se l'entità della perdita di metano è cambiata e se sia necessaria una riparazione. Se è individuato un rischio più elevato per la sicurezza o un rischio più elevato di perdite di metano, le autorità competenti possono raccomandare di intensificare la frequenza delle indagini LDAR dei componenti in causa. 13.   Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 14, i gestori registrano tutte le fuoriuscite rilevate, indipendentemente dalla loro entità, e le sottopongono a un controllo regolare e si assicurano che siano riparate conformemente al paragrafo 9. I gestori conservano la registrazione per almeno 10 anni e forniscono tali informazioni alle autorità competenti, su loro richiesta. 14.   Ogni anno i gestori presentano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono ubicati i pertinenti attivi tutti i calendari di riparazione e monitoraggio e una relazione che sintetizza i risultati di tutte le indagini LDAR portate a termine nell'anno precedente. Le autorità competenti possono imporre ai gestori di modificare la relazione o i calendari di riparazione e monitoraggio tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento. 15.   I gestori possono delegare qualsiasi compito di cui al presente articolo. I compiti delegati non modificano la responsabilità dei gestori e non alterano l'efficacia della vigilanza esercitata dalle autorità competenti. 16.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi LDAR e i gestori abbiano accesso a sistemi di certificazione, di accreditamento o di qualificazione equivalenti, compresi adeguati programmi di formazione, per quanto riguarda le indagini LDAR. 17.   Fatte salve le direttive 2008/56/CE (26) e 2013/30/UE (27) del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorità competenti possono decidere di esentare dai requisiti di cui al presente articolo i componenti offshore petroliferi e di gas situati nel loro territorio a una profondità dell'acqua superiore a 700 metri se il gestore interessato è in grado di fornire prove solide del fatto che con buone probabilità l'impatto sul clima delle potenziali emissioni di metano da tali componenti sarà trascurabile.
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