Art. 12 · Monitoraggio e comunicazione

Art. 12

Monitoraggio e comunicazione

In vigore dal 13 giu 2024
Monitoraggio e comunicazione 1.   Entro il 5 agosto 2025 i gestori presentano alle autorità competenti una relazione contenente la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte, per tutte le fonti, stimate utilizzando almeno fattori di emissione generici. Tale relazione può contenere una quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte, per alcune o per tutte le fonti, conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 2. 2.   I gestori e le imprese stabiliti nell'Unione presentano alle autorità competenti dello Stato membro in cui è ubicato l'attivo una relazione contenente la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte: a) per gli attivi gestiti entro il 5 febbraio 2026; e b) per gli attivi non gestiti entro il 5 febbraio 2027, se tali attivi non sono stati comunicati conformemente alla lettera a). Qualora la misurazione diretta non sia possibile, per la comunicazione è necessario ricorrere a fattori di emissione specifici basati sulla quantificazione o sul campionamento a livello di fonte. 3.   I gestori e le imprese stabiliti nell'Unione presentano alle autorità competenti dello Stato membro in cui è ubicato l'attivo una relazione contenente la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte, integrata dalle misurazioni delle emissioni di metano a livello di sito, consentendo così di valutare e confrontare le stime a livello di fonte aggregate per sito: a) per gli attivi gestiti entro il 5 febbraio 2027, e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno; e b) per gli attivi non gestiti entro il 5 agosto 2028, e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, se tali attivi non sono stati comunicati conformemente alla lettera a). Prima di presentarla alle autorità competenti, i gestori e le imprese si assicurano che la relazione sia valutata da un verificatore e includa una dichiarazione di verifica rilasciata a norma dell'. 4.   Le relazioni di cui al presente articolo riguardano l'ultimo anno civile disponibile e includono almeno le seguenti informazioni: a) tipo e ubicazione delle fonti di emissione; b) dati dettagliati per ciascun tipo di fonte di emissione, comunicati in tonnellate di metano e in tonnellate di CO2 equivalente, utilizzando i potenziali di riscaldamento globale definiti nella sesta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC); c) informazioni dettagliate sulle metodologie di quantificazione; d) tutte le emissioni di metano per gli attivi gestiti; e) la quota di proprietà e le emissioni di metano provenienti da attivi non gestiti moltiplicate per la quota di proprietà; f) un elenco dei soggetti che esercitano il controllo operativo sugli attivi non gestiti. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un modello per le relazioni di cui al presente articolo, tenendo conto delle relazioni sugli inventari nazionali già esistenti e degli ultimi documenti tecnici di orientamento e modelli per le relazioni dell’OGMP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. Fino all'adozione dei pertinenti atti di esecuzione, i gestori e le imprese utilizzano i documenti tecnici di orientamento e i modelli per le relazioni dell’OGMP 2.0 per le operazioni upstream, midstream e downstream, a seconda dei casi. 5.   Le misurazioni e le quantificazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente alle norme e alle prescrizioni tecniche, a seconda dei casi, stabilite a norma dell’. Fino alla data di applicazione di tali norme o prescrizioni tecniche, i gestori e le imprese seguono le pratiche industriali più avanzate e utilizzano le migliori tecnologie disponibili per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano. In tale contesto, i gestori e le imprese stabiliti nell'Unione possono utilizzare a tali fini gli ultimi documenti tecnici di orientamento dell'OGMP 2.0 approvati entro il 4 agosto 2024. I gestori e le imprese forniscono alle autorità competenti e ai verificatori informazioni sulle norme, comprese le norme europee o altre norme internazionali, o sulle metodologie utilizzate. 6.   I gestori e le imprese stabiliti nell'Unione confrontano la quantificazione a livello di fonte e la misurazione a livello di sito delle emissioni di metano. In caso di discrepanze statisticamente significative tra la quantificazione a livello di fonte e la misurazione a livello di sito delle emissioni di metano, i gestori e le imprese: a) ne informano senza indugio le autorità competenti prima della fine del periodo di riferimento; b) procedono quanto prima a un processo di riconciliazione e informano l’autorità competente in merito ai risultati del processo di riconciliazione, compresi eventuali prove e documenti giustificativi se necessario, non oltre il successivo periodo di riferimento. Il processo di riconciliazione affronta i possibili motivi delle discrepanze, tra cui almeno l’accuratezza e l’adeguatezza delle tecnologie e dei metodi utilizzati per la quantificazione a livello di fonte e la misurazione a livello di sito delle emissioni di metano, o qualsiasi incertezza relativa ai dati nei risultati dovuta ai metodi, alle tecnologie o all’estrapolazione dei risultati selezionati. Ai fini del processo di riconciliazione, i gestori e le imprese prendono in considerazione una quantificazione aggiuntiva a livello di fonte o misurazioni aggiuntive a livello di sito al fine di fornire le prove necessarie a spiegare i motivi delle discrepanze. Sulla base dei risultati del processo di riconciliazione, i gestori e le imprese procedono, se del caso, a successivi adeguamenti numerici nella quantificazione a livello di fonte o nelle misurazioni a livello di sito. Se ritengono che le informazioni fornite dal gestore o dall’impresa conformemente alla lettera b) del primo comma non spieghino adeguatamente i motivi delle discrepanze, le autorità competenti possono chiedere al gestore o all’impresa di fornire ulteriori informazioni o di adottare misure aggiuntive. 7.   Se alcune informazioni sono riservate ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), il gestore o le imprese interessati indicano nella relazione il tipo di informazioni che sono omesse e il motivo della loro omissione. 8.   Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo conformemente all', paragrafo 4, entro 3 mesi dalla loro presentazione da parte dei gestori o delle imprese interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1787:oj#art-12