Art. 75
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 13 giu 2024
Monitoraggio e valutazione
1. Tra i pertinenti documenti preparatori per l'aggiornamento del piano di lavoro a norma dell', paragrafo 3, la Commissione redige una relazione sui requisiti di progettazione ecocompatibile al fine di monitorare i miglioramenti della sostenibilità ambientale e della circolarità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.
2. Entro il 19 luglio 2030 e successivamente ogni sei anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno, anche per quanto riguarda il settore del riutilizzo e del ricondizionamento, i veicoli di cui all', paragrafo 2, lettera h), e gli obblighi stabiliti al capo VI, in particolare le esenzioni per le piccole e medie imprese, e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. Nell'ambito di tale valutazione, la Commissione valuta la fattibilità di includere l'adeguamento automatico dei requisiti di progettazione ecocompatibile sulla base del miglioramento delle prestazioni del prodotto nei prodotti immessi sul mercato. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati della sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e la rende pubblica.
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Entro il 19 luglio 2028, la Commissione valuta i potenziali vantaggi dell'inclusione di obblighi di sostenibilità sociale nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati della sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e la rende pubblica.
5. Se del caso, la Commissione correda le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.
Storico versioni
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