Art. 69 · Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

Art. 69

Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

In vigore dal 13 giu 2024
Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi 1.   Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell' presenti un rischio, le autorità di vigilanza del mercato svolgono una valutazione estesa a tutti i requisiti pertinenti per il rischio e definiti nel presente regolamento o in tale atto delegato. Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che il prodotto non è conforme ai requisiti definiti nel presente regolamento o nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell', le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla condizione di non conformità adottando misure correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole da loro prescritto e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità. Tali azioni correttive possono includere, tra le altre, le misure elencate all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020. Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente. 2.   Se ritengono che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure correttive che hanno imposto all'operatore economico di adottare. 3.   L'operatore economico interessato prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione. 4.   Se l'operatore economico non adotta le misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, oppure la non conformità persiste, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo. Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. 5.   Le informazioni da fornire alla Commissione e agli altri Stati membri in conformità del paragrafo 4 del presente articolo sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari per l'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e la non conformità effettiva, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a: a) mancata conformità del prodotto ai requisiti definiti nell'atto delegato pertinente adottato a norma dell' del presente regolamento; o b) carenze nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni, di cui agli del presente regolamento, che conferiscono la presunzione di conformità. 6.   Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del prodotto e, in caso di disaccordo con la misura nazionale emanata, delle loro obiezioni. 7.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa dallo Stato membro, la misura è ritenuta giustificata. Tale misura provvisoria può prevedere un periodo diverso da tre mesi in considerazione delle specificità dei prodotti o dei requisiti in questione. 8.   Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quali il ritiro del prodotto dal loro mercato.
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