Art. 68 · Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato

Art. 68

Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato

In vigore dal 13 giu 2024
Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato 1.   Ai fini del presente regolamento l'ADCO si riunisce a intervalli regolari e, ove necessario, su richiesta motivata della Commissione oppure di due o più autorità di vigilanza del mercato partecipanti. Nello svolgimento dei compiti indicati all' del regolamento (UE) 2019/1020, l'ADCO sostiene l'attuazione della sezione sulle attività di vigilanza del mercato stilata a norma dell', paragrafo 1, e individua: a) le priorità comuni per la vigilanza del mercato di cui all', paragrafo 1, lettera a), sulla base dei criteri obiettivi di cui all', paragrafo 2; b) le priorità per il sostegno dell'Unione in applicazione del paragrafo 2; c) i requisiti definiti negli atti delegati adottati a norma dell' che sono applicati o interpretati in modo disomogeneo e dovrebbero costituire priorità per l'organizzazione di programmi di formazione comuni o per l'adozione di orientamenti in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Sulla base delle priorità individuate dall'ADCO la Commissione: a) organizza progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti in settori di interesse comune; b) organizza investimenti congiunti in capacità di vigilanza del mercato, ivi compresi attrezzature e strumenti informatici; c) organizza programmi di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità doganali, delle autorità di notifica e degli organismi notificati, compresi programmi riguardanti l'interpretazione e l'applicazione corrette dei requisiti definiti negli atti delegati adottati a norma dell' nonché metodi e tecniche per attuare o verificare la conformità a tali requisiti; d) elabora orientamenti per garantire l'applicazione e il rispetto dei requisiti definiti negli atti delegati adottati a norma dell', comprese pratiche e metodologie comuni per un'efficace vigilanza del mercato; e) se del caso, consulta i portatori di interessi e gli esperti. L'Unione finanzia, se del caso, le azioni di cui al primo comma, lettere da a), b) e c). 3.   La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico per consentire all'ADCO di svolgere i compiti indicati nel presente articolo e all' del regolamento (UE) 2019/1020 qualora tali compiti siano connessi al presente regolamento.
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